Quali tipi di associazioni esistono, cosa li caratterizza, quali devono registrarsi per ottenere agevolazioni e benefici fiscali? Una panoramica per conoscere le caratteristiche principali delle varie tipologie di enti no profit
L'associazione è un'organizzazione costituita da più persone che si riuniscono per perseguire, senza scopo di lucro (no profit), un fine comune di carattere culturale, filantropico, assistenziale, sportivo, ricreativo, etc. Esistono numerosi tipi di associazioni, le cui principali caratteristiche comuni sono:
Prima di soffermarsi sulle singole tipologie, ricordiamo che tutte le organizzazioni no profit si distinguono in riconosciute e non riconosciute:
Vediamo ora in dettaglio le varie tipologie possibili.
Sono ETS (Enti del Terzo Settore) le associazioni introdotte da una recente riforma di cui al D.lgs 3 luglio 2017, n. 117 denominata Riforma del Terzo Settore. Tutte le tipologie che verranno esaminate possono diventare ETS e beneficiare delle agevolazioni fiscali previste se hanno determinati requisiti. I principali sono:
La normativa ETS anche se è già in vigore purtroppo non è ancora del tutto applicabile, in quanto la sua piena attuazione dipende da:
Le associazioni di promozione sociale (APS) e quelle di volontariato (ODV) diventeranno automaticamente ETS. Gli uffici preposti dovranno verificare il possesso dei requisiti prescritti per le ETS. Le ONLUS, invece, non verranno trascritte in automatico nel RUNTS, poiché la qualifica di ONLUS è stata cancellata dal Codice del Terzo Settore. Questi enti per sopravvivere dovranno iscriversi al RUNTS individuando la specifica sezione di riferimento in cui collocarsi (APS oppure ODV).
L'associazione culturale deve avere come obiettivo quello di svolgere e/o promuovere attività culturali, quali, ad esempio, istruzione, ricerca, conservazione, tutela, valorizzazione di patrimoni artistici, storici, linguistici, enogastronomici, naturalistici, etc. Per la sua costituzione sono necessari almeno 3 associati fondatori.
Questo tipo di no profit potrà essere iscritta al Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore. Oggi, se però vuole beneficiare del 2 per mille dell’IRPEF, va iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
L’Associazione di Promozione Sociale (APS) è un ente che ha la finalità di innalzare il benessere e la qualità della vita principalmente dei propri associati e dei loro familiari. Per fondarla sono necessari almeno 7 fondatori.
Va iscritta in appositi registri nazionali, regionali, provinciali per beneficiare delle agevolazioni previste dalla L. 383/2000, dalle leggi regionali e da quelle provinciali, ad esempio del 5 per mille dell’IRPEF versato dai contribuenti. Quando sarà istituito il Registro Unico previsto dalla riforma degli Enti del Terzo Settore (ETS), le APS dovranno necessariamente essere iscritte in tale registro nazionale.
Le associazioni di volontariato o Organizzazioni di Volontariato (ODV), disciplinate dalla L. n. 266/1991, sono quelle che svolgono attività con finalità di solidarietà sociale, attraverso l’erogazione di servizi gratuiti a favore di persone che si trovano in uno stato di bisogno. A differenza della APS, questa organizzazione eroga servizi a favore di soggetti estranei all'associazione e non verso i propri associati. La caratteristica principale è quella che i propri associati prestino la propria attività volontariamente e gratuitamente. Per la sua apertura sono necessari almeno 7 associati fondatori.
Fino a quando il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore non sarà istituito, va iscritta al Registro Regionale Generale del Volontariato per accedere ai contributi pubblici nonché per beneficiare delle agevolazioni fiscali previste, quali ad esempio la detrazione sulle donazioni ricevute pari al 35% della somma donata. Come per le APS, anche questi enti dovranno necessariamente essere iscritti nel Registro Unico Nazionale stabilito dalla riforma degli Enti del Terzo Settore quando sarà creato.
Sono definite ONLUS (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale) dal D.lgs. n. 460/1997, le associazioni che prevedono espressamente nel loro statuto di perseguire interessi solidaristici quali la beneficienza, l'assistenza sociale, l'assistenza sanitaria, la formazione, la ricerca scientifica, la promozione della cultura e dell'arte, etc. Per costituirla sono necessari almeno 7 associati fondatori.
Le ONLUS devono essere iscritte all’anagrafe unica delle ONLUS tenuta presso la Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate per poter ottenere i benefici fiscali, quali ad esempio esenzione Iva per le prestazioni di cura, educative e di formazione.
Si definiscono Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) le no profit che svolgono e promuovono attività sportive dilettantistiche, comprese le attività didattiche. In molti casi, le ASD sono note come circoli sportivi (es. golf, tennis, vela). Tali enti non promuovono l'attività sportiva in forma professionistica. Si considera attività professionistica quella esercitata a favore di una società sportiva a fronte di un compenso, con carattere di continuità, nell’ambito delle discipline regolamentate dal CONI (calcio, ciclismo, pallacanestro, etc.). Per costituire una ASD sono necessari almeno 3 associati fondatori.
La no profit sportiva dilettantistica deve iscriversi al Registro tenuto dal CONI affinché venga riconosciuto il fine sportivo. Il CONI trasmette annualmente all’agenzia delle entrate i dati degli enti sportivi iscritti, che li verifica per ammetterle ai benefici di carattere fiscale, come ad esempio la non tassazione delle quote di iscrizione.
L'associazione musicale ha lo scopo di promuovere la pratica e la diffusione della cultura musicale. Essa può essere un'organizzazione di volontariato, una ONLUS, un’associazione di promozione sociale o culturale. Per aprirla sono necessari almeno 3 associati fondatori.
A seconda della tipologia adottata, l'ente dovrà essere iscritto nel suo apposito registro per usufruire dei benefici e delle agevolazioni fiscali.
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