Cosa significa associazione senza scopo di lucro (no profit)
Tutte le associazioni sono enti senza scopo di lucro. L’espressione “senza scopo di lucro” (in inglese no profit) significa che un’associazione, in quanto ente non commerciale, non può avere come fine la realizzazione di un profitto.
Non esiste un’associazione a scopo di lucro. Tuttavia, un’associazione può svolgere attività commerciale, purché questa sia funzionale e non prevalente rispetto allo scopo dell’ente. Tutti i profitti realizzati dall’associazione devono essere reinvestiti interamente per gli scopi associativi.
L’associazione può svolgere attività commerciale?
L’associazione può svolgere attività commerciale (ad esempio, vendita di beni o prestazione di servizi). Tale attività deve essere sempre strumentale al reperimento dei fondi necessari per il raggiungimento degli scopi istituzionali. Ad esempio, l’associazione che si occupa di beneficenza ai senza tetto, potrà vendere magliette per raccogliere fondi.
Quali tipi di associazione si possono creare?
Esistono molte tipologie di associazioni. Si differenziano in base all’attività che viene svolta e allo scopo dell’associazione. In base al tipo variano le agevolazioni possibili e i costi di costituzione. Vediamole insieme.
Associazione culturale
L’ associazione culturale è un’organizzazione senza scopo di lucro costituita da un gruppo di persone che decidono di associarsi stabilmente per il raggiungimento di un determinato scopo di interesse culturale, educativo o formativo.
Associazione sportiva dilettantistica – ASD
L’associazione sportiva dilettantistica (ASD) è un’organizzazione di più persone che decidono di associarsi per gestire una o più attività sportive praticate in forma dilettantistica.
Se l’attività sportiva viene esercitata in forma professionistica, non può essere utilizzata l’associazione ma deve essere costituita una società di capitali (SPA o SRL).
Si ricorda che la normativa sancisce che è professionista sportivo, chi esercita attività sportiva a favore di una società sportiva a fronte di un compenso, nell’ambito delle discipline regolamentate dal CONI come il calcio, pugilato, ciclismo, motociclismo, golf, pallacanestro etc.
Associazione di volontariato – ODV
L’associazione di volontariato o organizzazione di volontariato (ODV) è un ente che svolge attività con finalità di solidarietà sociale, attraverso l’erogazione di beni o servizi gratuiti generalmente a favore di persone che si trovano in uno stato di necessità. Gli associati di una ODV prestano la propria attività volontariamente e a titolo gratuito.
Associazione di promozione sociale – APS
L’associazione di promozione sociale (APS) svolge attività di interesse generale a favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi prevalentemente dell’attività volontaria degli associati.
ONLUS
ONLUS è l’acronimo di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale che sono quegli enti che perseguono esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza scopo di lucro.
Le ONLUS stanno per essere definitivamente abrogate dal Codice del Terzo Settore (D.lgs 3 luglio 2017, n. 117) che ha introdotto gli ETS (Enti del Terzo Settore).
ETS (Ente del Terzo Settore)
ETS è l’acronimo di Ente del Terzo Settore introdotto da una recente normativa denominata Riforma del Terzo Settore (D.lgs 3 luglio 2017, n. 117). Sono ETS tutte quelle organizzazioni, anche le associazioni, che svolgono, in via esclusiva o principale, senza scopo di lucro almeno un’attività di utilità sociale prevista in un apposito elenco. Ad esempio, interventi e servizi sociali o sanitari, educazione, istruzione e formazione professionale, attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, etc.).
Per diventare ETS, le organizzazioni dovranno iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Solo dal momento dell’iscrizione al Registro l’ente potrà essere definito “ente del terzo settore”, dotarsi di personalità giuridica e fruire delle agevolazioni fiscali previste. Nonostante l’entrata in vigore del Codice del Terzo Settore, il RUNTS è operativo solo dal 24 novembre 2021.
Quando la nuova normativa entrerà in vigore alcune tipologie di associazioni come le ODV o le APS diventeranno ETS di diritto.
Cosa cambia tra associazione riconosciuta e non riconosciuta
L’associazione riconosciuta è quella che ha personalità giuridica e richiede la stipula dell’atto costitutivo e statuto con un notaio. La personalità giuridica comporta che i creditori possono rivalersi solo sul patrimonio dell’ente, ma non su quello dei suoi amministratori. Per costituirla si deve versare un patrimonio minimo di circa €15.000. Ogni regione può richiedere la dotazione di un patrimonio superiore.
Solitamente il riconoscimento della personalità giuridica viene richiesto per enti con molti associati, enti che gestiscono grandi patrimoni o che vogliono ricevere immobili o lasciti testamentari.
L’associazione non riconosciuta è invece la tipologia più comune. È senza personalità giuridica e gli amministratori rispondono con il loro patrimonio personale se quello dell’ente è insufficiente. Per costituire l’associazione non riconosciuta non è necessaria la presenza di un notaio e non è richiesto il versamento di un patrimonio minimo. È pertanto sufficiente che gli associati redigano l’atto costitutivo e lo statuto.
Come fare per aprire un’associazione no profit
Vediamo in dettaglio come costituire un’associazione e gli adempimenti necessari. Ti guideremo nei vari passaggi e ti indicheremo esattamente cosa fare per evitare errori e fare le scelte migliori.
Trova il numero minimo di soci per la tua associazione
A seconda del tipo di ente che si vuole adottare, è necessario avere un numero minimo di associati per partire.
- L’associazione culturale o sportiva (ASD) richiede un numero minimo di 3 associati fondatori.
- Le associazioni di volontariato (ODV) e di promozione sociale (APS) richiedono un numero minimo di 7 associati.
Redigi l’atto costitutivo e lo statuto
Lo statuto e l’atto costitutivo dell’associazione sono i documenti indispensabili per partire e possono essere creati dalla nostra piattaforma direttamente online semplicemente rispondendo a poche semplici domande.
- L’atto costitutivo contiene le informazioni obbligatorie previste per legge (ad es. la denominazione, i dati degli associati fondatori, i dati degli amministratori etc.)
- Lo statuto disciplina il funzionamento dell’associazione e contiene, ad esempio, le regole sull’amministrazione dell’associazione e sulle deliberazioni assembleari, sull’ammissione di nuovi associati etc.
Per aprire l’associazione è sufficiente scaricare l’atto costitutivo e lo statuto, farli firmare a tutti gli associati fondatori e registrarli all’Agenzia delle Entrate entro 20 giorni dalla sottoscrizione.
Registra l’associazione e richiedi il codice fiscale
La registrazione dell’atto costitutivo e dello statuto è obbligatorio per:
- beneficiare delle agevolazioni fiscali
- iscriversi ai registri nazionali, regionali, provinciali e/o comunali
- accedere a bandi e gare per finanziamenti
- assumere personale
- somministrare bevande e alimenti
- richiedere l’attribuzione della personalità giuridica (in questa ipotesi la costituzione dovrà essere fatta dal notaio)
Per registrare l'associazione si deve richiedere all’Agenzia delle entrate il codice fiscale. Il codice fiscale va richiesto all’Agenzia delle Entrate dal legale rappresentante o da un suo delegato. Si devono presentare un documento d’identità del legale rappresentante, una copia dell’atto costitutivo e dello statuto firmati e il modello AA5/5 (rilasciato dall’Agenzia delle Entrate stessa).
Per la registrazione deve essere presentato poi un modulo e 2 copie dell’atto costitutivo e dello statuto. Il costo della registrazione è pari alla tassa di registro di €200 e di marche da bollo, per un importo totale di circa €300.
Non tutte le associazioni devono pagare questo importo. Le associazioni di volontariato (ODV) e le ONLUS sono esenti dal pagamento dell’imposta di registro di €200 ma soggette al pagamento all’imposta di bollo. Mentre le APS e le ASD sono esenti solo dall’imposta di bollo.
Richiedi la partita IVA
La partita IVA dell'associazione va richiesta all’Agenzia delle Entrate se l’ente intende svolgere attività commerciale. Rientra in questo tipo di attività, ad esempio, l’organizzazione di viaggi o eventi a pagamento, la vendita di beni, la somministrazione di cibi e/o bevande. Inoltre, l’ente dovrà iscriversi al Repertorio Economico Amministrativo (REA) presso la Camera di Commercio. La partita IVA non è necessaria, invece, se l’associazione percepisce solo quote associative, donazioni e ricavi per le attività e i servizi legati alle finalità istituzionali e svolti per gli associati (es. pagamento per la partecipazione ad un corso. Il professionista che ti seguirà ti indicherà se avrai bisogno di una partita IVA nel tuo caso. Se così fosse, possiamo occuparci noi per te della sua apertura.
Iscrivi l’ente al RUNTS e ai registri regionali
L’Ente del Terzo Settore (ETS), le ODV e le APS dovranno essere iscritte telematicamente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) dal 24 novembre 2021. L’iscrizione non è obbligatoria ma è necessaria per avere la qualifica di Ente del Terzo Settore e beneficiare di tutti gli sgravi previsti dalla riforma. Fino a quando il RUNTS non sarà istituito, le APS e le ODV dovranno essere iscritte negli appositi registri regionali previsti dalla normativa di settore. Per l’iscrizione è possibile consultare i siti istituzionali della regione in cui ha sede l’associazione.
I costi di costituzione e di gestione di un’associazione
I costi per costituire un’associazione riguardano il compenso del professionista per la redazione dello statuto e dell’atto costitutivo. In media, il costo complessivo per aprire un’associazione si aggira intorno ai €300 + IVA + eventuali imposte.
Il nostro servizio di costituzione associazione permette di aprire la propria associazione in 24 ore con 1 anno di supporto legale 100% online. Il servizio costa €199 + IVA e include tutto il necessario per costituire la tua associazione con l’assistenza completa di professionisti esperti.
Dopo la costituzione, potrai creare contratti su misura e richiedere consulenze con professionisti per qualsiasi esigenza della nuova attività (es. contratti con collaboratori, di sponsorizzazione, di locazione, e di uso spazi e servizi, privacy).
Una volta costituita l’associazione, bisognerà completare alcuni adempimenti ulteriori per avviare l'attività e gestire correttamente la contabilità. In genere, i costi del primo anno di attività sono di circa €1.000 + IVA.
I nostri clienti possono anche richiedere il servizio di contabilità online a partire da €166 + IVA a quadrimestre. Questo prezzo include tutti gli adempimenti necessari dopo la costituzione della associazione.
Le tempistiche per fondare un’associazione
Puoi avviare un’associazione con il nostro servizio in tempi estremamente rapidi. Puoi personalizzare statuto e atto costitutivo direttamente online con pochi click e potrai verificarli con un professionista e aprire in 24 ore.
Una volta costituita l’associazione, se sceglierai di registrarla le tempistiche dipendono dall’ufficio Agenzia delle entrate competente.
Domande frequenti
Posso costituire più di una associazione?
Certamente, ricorda però che le condizioni economiche presenti in questa pagina sono relative alla costituzione di una sola associazione. Ulteriori richieste potrebbero avere costi aggiuntivi.
Per fondare un’associazione devo recarmi presso i vostri uffici?
Tutte le fasi iniziali della procedura di costituzione sono completamente online. Potrai ricevere il nostro supporto legale direttamente dal nostro sito per creare tutti i documenti necessari e per parlare con i professionisti esperti a tua disposizione. Dovrai recarti personalmente all’Agenzia delle Entrate solo per depositare alcuni moduli che preparerai con il nostro supporto. Inoltre, puoi contattarci online in ogni momento tramite chat o email.