Riforma Terzo Settore: Guida alle Associazioni ETS

Riforma Terzo Settore: Guida alle Associazioni ETS

Scopriamo le novità della Riforma del Terzo Settore e cosa cambia per gli enti non profit. Vediamo insieme cosa sono i nuovi Enti del Terzo Settore (ETS), come costituirli o come adeguare lo statuto delle associazioni già esistenti.

Cos'è la Riforma del Terzo Settore

Con il termine "Riforma del Terzo Settore" si fa riferimento alla normativa emanata nel 2017 che ha disciplinato il mondo delle associazioni e degli altri enti senza scopo di lucro che perseguono fini solidaristici o di utilità sociale.

Ad oggi, questa riforma non è del tutto in vigore poiché non sono stati emanati alcuni dei decreti attuativi e manca l'autorizzazione della Commissione Europea al nuovo regime fiscale. È stato però istituito il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) a cui dovranno iscriversi le associazioni che vogliano diventare enti del terzo settore e beneficiare di tutte le agevolazioni fiscali previste.

riforma terzo settore

Cosa cambia con il Codice del Terzo Settore

La riforma del Terzo Settore (D.Lgs. n.117/2017) introduce numerose novità. Vediamo le modifiche più importanti.

Finalità associative prestabilite

Le associazioni potranno svolgere una o più attività di interesse generale tra quelle previste per legge. L'elenco è inserito nell'art. 5 del Codice e contiene una vasta gamma di finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale tra cui scegliere. L'associazione che non svolge una delle attività presenti nell'elenco in via esclusiva o principale non potrà acquisire la qualifica di ETS (Ente del Terzo Settore), perdendo così l'accesso ai futuri benefici fiscali.

Numero minimo di associati fondatori

Cambia anche il numero minimo di soci (o associati) per costituire alcune associazioni. Nello specifico, per le associazioni di volontariato e di promozione sociale sono richiesti almeno 7 associati per la costituzione. Resta invece invariato il numero minimo di 3 fondatori per associazioni sportive e culturali. In ogni caso, tutti gli associati dovranno essere iscritti nel libro soci tenuto presso la sede sociale.

Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)

La riforma ha istituito un registro unico (RUNTS) al quale le associazioni dovranno iscriversi per ottenere la qualifica di Ente del Terzo Settore. Si tratta di un registro pubblico telematico contenente le informazioni principali degli enti (es. codice fiscale, dati degli amministratori, indicazione se si tratta di un'associazione riconosciuta o meno). Il registro è attivo dal 24 novembre 2021. La sua introduzione ha comportato l'estinzione degli altri registri esistenti (es. registri regionali del volontariato e di promozione sociale).

Agevolazioni fiscali sulle entrate commerciali

Sotto il profilo fiscale, sarà introdotta una nuova distinzione tra entrate non commerciali e entrate commerciali. A grandi linee, saranno entrate non commerciali le seguenti:

  • quote degli associati, donazioni e sovvenzioni
  • utili per l'attività di ricerca scientifica (purché le somme siano reinvestite nella ricerca o nella diffusione gratuita dei risultati)
  • ricavi per altre attività definite non commerciali dal Codice del Terzo Settore. Si tratta di tutte le attività i cui ricavi non superano i costi sostenuti per organizzarle oppure, più nello specifico, di attività con ricavi che non superano di oltre il 5% i relativi costi per non più di 2 anni consecutivi.

Saranno invece considerate entrate commerciali tutte quelle diverse da quelle sopra elencate.

Le entrate non commerciali non saranno tassate e, inoltre, l'associazione potrà beneficiare di un nuovo regime forfetario che prevede delle aliquote agevolate di tassazione sugli eventuali ricavi commerciali (es. aliquota del 7% sugli introiti inferiori a €130.000 all'anno). È bene però specificare che se le entrate commerciali supereranno quelle non commerciali l'associazione non potrà avere nessun tipo di agevolazione fiscale e tutte le entrate saranno tassate, comprese quelle non commerciali.

Per l'applicabilità del nuovo regime fiscale si attende l'autorizzazione della Commissione Europea. Nell'attesa, le associazioni possono continuare a beneficiare dell'attuale regime di tassazione agevolato che prevede, ad esempio, l'esenzione dall'IVA e dall'obbligo di fatturazione se i ricavi commerciali non superano €400.000. Tale regime resterà in vigore fino a quando la Commissione Europea non si pronuncerà.

Le nuove associazioni ETS

La riforma punta a riunire i diversi tipi di associazione in un'unica grande famiglia: gli Enti del Terzo Settore (ETS). Vediamo, in sintesi, cosa accadrà alle tipologie di organizzazioni attualmente esistenti.

Associazioni che potranno diventare ETS

  • le associazioni di volontariato (ODV) e di promozione sociale (APS) sono qualificate ETS di diritto
  • le associazioni generiche/culturali possono scegliere o meno se diventare ETS. La scelta più conveniente sembra essere quella di aderire alla riforma poiché sarà l'unico modo per queste associazioni di avere una tassazione agevolata sui ricavi commerciali
  • anche per le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) è facoltativo diventare ETS. Tuttavia, le ASD saranno le uniche a poter ancora beneficiare dell'attuale regime agevolato di tassazione anche a riforma completamente attuata. Per gli enti sportivi (anche di nuova costituzione) questo regime risulta essere più conveniente rispetto a quello degli ETS che verrà introdotto
  • dal 22 novembre 2021 non è più possibile creare nuove ONLUS (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale). Quelle già esistenti dovranno necessariamente qualificarsi come ETS e di conseguenza adeguare i loro statuti alla normativa del Terzo Settore.

Associazioni che non potranno diventare ETS

Le seguenti tipologie di enti non potranno acquisire la qualifica di ETS in nessun caso:

  1. associazioni politiche e partiti
  2. sindacati
  3. associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche (es. Confindustria)
  4. associazioni di datori di lavoro
  5. enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti

Come costituire un ETS

Per fondare un ETS è sufficiente che gli associati fondatori redigano e firmino lo statuto e l'atto costitutivo dell'ente. Questi documenti stabiliscono gli scopi associativi, le attività da svolgere e le persone che si occuperanno dell'amministrazione. Successivamente si dovrà:

  1. richiedere il codice fiscale per compiere ogni operazione (es. stipulare contratti, aprire un conto corrente). Se si dovrà svolgere attività commerciale in modo continuativo occorrerà invece aprire direttamente una p.IVA per associazione
  2. registrare l'associazione all'Agenzia delle Entrate per rendere conoscibile l'ETS ai terzi
  3. iscriversi al Registro Unico (RUNTS)

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Adeguamento dello statuto alla Riforma del Terzo Settore

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