Scopriamo le novità della Riforma del Terzo Settore e cosa cambia per gli enti non profit. Vediamo insieme cosa sono i nuovi Enti del Terzo Settore (ETS), come costituirli o come adeguare lo statuto delle associazioni già esistenti.
Con il termine "Riforma del Terzo Settore" si fa riferimento alla normativa emanata nel 2017 che ha disciplinato il mondo delle associazioni e degli altri enti senza scopo di lucro che perseguono fini solidaristici o di utilità sociale.
Ad oggi, questa riforma non è del tutto in vigore poiché non sono stati emanati alcuni dei decreti attuativi e manca l'autorizzazione della Commissione Europea al nuovo regime fiscale. È stato però istituito il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) a cui dovranno iscriversi le associazioni che vogliano diventare enti del terzo settore e beneficiare di tutte le agevolazioni fiscali previste.
La riforma del Terzo Settore (D.Lgs. n.117/2017) introduce numerose novità. Vediamo le modifiche più importanti.
Le associazioni potranno svolgere una o più attività di interesse generale tra quelle previste per legge. L'elenco è inserito nell'art. 5 del Codice e contiene una vasta gamma di finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale tra cui scegliere. L'associazione che non svolge una delle attività presenti nell'elenco in via esclusiva o principale non potrà acquisire la qualifica di ETS (Ente del Terzo Settore), perdendo così l'accesso ai futuri benefici fiscali.
Cambia anche il numero minimo di soci (o associati) per costituire alcune associazioni. Nello specifico, per le associazioni di volontariato e di promozione sociale sono richiesti almeno 7 associati per la costituzione. Resta invece invariato il numero minimo di 3 fondatori per associazioni sportive e culturali. In ogni caso, tutti gli associati dovranno essere iscritti nel libro soci tenuto presso la sede sociale.
La riforma ha istituito un registro unico (RUNTS) al quale le associazioni dovranno iscriversi per ottenere la qualifica di Ente del Terzo Settore. Si tratta di un registro pubblico telematico contenente le informazioni principali degli enti (es. codice fiscale, dati degli amministratori, indicazione se si tratta di un'associazione riconosciuta o meno). Il registro è attivo dal 24 novembre 2021. La sua introduzione ha comportato l'estinzione degli altri registri esistenti (es. registri regionali del volontariato e di promozione sociale).
Sotto il profilo fiscale, sarà introdotta una nuova distinzione tra entrate non commerciali e entrate commerciali. A grandi linee, saranno entrate non commerciali le seguenti:
Saranno invece considerate entrate commerciali tutte quelle diverse da quelle sopra elencate.
Le entrate non commerciali non saranno tassate e, inoltre, l'associazione potrà beneficiare di un nuovo regime forfetario che prevede delle aliquote agevolate di tassazione sugli eventuali ricavi commerciali (es. aliquota del 7% sugli introiti inferiori a €130.000 all'anno). È bene però specificare che se le entrate commerciali supereranno quelle non commerciali l'associazione non potrà avere nessun tipo di agevolazione fiscale e tutte le entrate saranno tassate, comprese quelle non commerciali.
Per l'applicabilità del nuovo regime fiscale si attende l'autorizzazione della Commissione Europea. Nell'attesa, le associazioni possono continuare a beneficiare dell'attuale regime di tassazione agevolato che prevede, ad esempio, l'esenzione dall'IVA e dall'obbligo di fatturazione se i ricavi commerciali non superano €400.000. Tale regime resterà in vigore fino a quando la Commissione Europea non si pronuncerà.
La riforma punta a riunire i diversi tipi di associazione in un'unica grande famiglia: gli Enti del Terzo Settore (ETS). Vediamo, in sintesi, cosa accadrà alle tipologie di organizzazioni attualmente esistenti.
Le seguenti tipologie di enti non potranno acquisire la qualifica di ETS in nessun caso:
Per fondare un ETS è sufficiente che gli associati fondatori redigano e firmino lo statuto e l'atto costitutivo dell'ente. Questi documenti stabiliscono gli scopi associativi, le attività da svolgere e le persone che si occuperanno dell'amministrazione. Successivamente si dovrà:
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