Il comodato, che cos’è e come funziona

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Il comodato (o prestito d’uso) è un contratto con il quale una parte (comodante) consegna a un’altra (comodatario) un bene affinché se ne serva gratuitamente per un determinato tempo e per uno specifico uso.

Il comodato non va confuso né con la locazione, poichè non è previsto un canone per il godimento del bene ricevuto, né con la donazione, poiché nella donazione vi è il passaggio di proprietà del bene, mentre nel comodato vi è l’obbligo della restituzione del bene.

Nemmeno può confondersi il comodato con il deposito gratuito, in quanto nel comodato si permette di utilizzare il bene ricevuto, mentre nel deposito questa facoltà è esclusa.

Caratteristiche

Gratuità: abbiamo accennato che nel comodato chi consegna il bene (anche immobile) non percepisce alcun corrispettivo. Infatti, il contratto rimane gratuito anche nel caso venga posto a carico di chi usa il bene, per esempio, il pagamento delle sole spese condominiali (1). Se il contratto non è gratuito si parlerà di contratto di noleggio, nel caso di beni mobili, o di contratto di locazione nel caso di beni immobili.

Disponibilità del bene: non occorre essere proprietario di una cosa per concederla in comodato. Infatti, chiunque ne abbia la disponibilità può darla in comodato (se non è contrario a norme di ordine pubblico), anche lo stesso comodatario con il consenso del comodante.
In caso di comunione legale dei beni, i beni devono essere dati in comodato con la volontà di entrambi i coniugi. Tuttavia, se uno dei coniugi concede un bene all’insaputa dell’altro, quest’ultimo, se non ha immediatamente impugnato il contratto, deve rispettarlo.

Oggetto: possono essere concessi in comodato beni mobili infungibili (non il denaro, ma per esempio impianti, macchinari) e, in genere, beni non consumabili, beni registrati (autovetture, motocicli, imbarcazioni, ecc.), beni immobili.

Forma: fatta eccezione per il comodato di beni immobili, non è prescritta alcuna forma, pertanto può essere stipulato anche oralmente. Si consiglia, tuttavia, la forma scritta in quanto facilita la prova e rende più semplice la soluzione di eventuali controversie. In particolare, lo consiglia per il comodato di autoveicoli per poter provare agevolmente di essere i legittimi detentori.

Per gli immobili, il contratto di comodato va stipulato per iscritto e registrato presso l’Agenzia delle Entrate entro 20 giorni dalla sua sottoscrizione, pagando un’imposta di registro pari a 168,00 euro (2).

Il comodato di beni mobili, invece, va registrato solo in caso d’uso.

Nel contratto di comodato, per evitare eventuali contrasti, è sempre opportuno inserire:

1. la descrizione del bene e lo stato in cui si trova al momento della consegna;

2. l’utilizzo cui è destinato;

3. la durata.

Durata: le parti possono decidere o meno di fissare una data di restituzione del bene.
Nel caso di fissazione di un termine, il comodatario deve restituire il bene, anche se il comodante non lo abbia richiesto. Se prima della scadenza il comodante muore, i suoi eredi subentrano nell’obbligo di consentire al comodatario il godimento fino al temine stabilito.
Se, invece, non è stato fissato un termine di riconsegna e questo non sia nemmeno desumibile dall’uso cui la cosa è destinata, il comodante può chiederne in ogni momento la restituzione senza dover giustificare alcunché. In questo caso, il comodatario è obbligato a restituire la cosa immediatamente.

Obblighi del comodatario: egli ha l’obbligo di conservazione e di custodia del bene che persiste sino al momento della riconsegna del bene. Il comodatario deve provvedere all’ordinaria manutenzione del bene, sostenendone le spese necessarie. Tra le spese ordinarie ricadono anche le spese di utenza (acqua, luce, gas, ecc.) Se esegue delle migliorie che non erano necessarie o urgenti, queste rimangono a suo carico se non era d’accordo con il comodante.

Responsabilità del comodatario: egli è responsabile per il perimento o deterioramento della cosa anche per causa a esso non imputabile. Ciò può avvenire quando:

– uso del bene per un uso diverso da quello pattuito;

– uso del bene per un periodo di tempo più lungo, tranne che non riesca a provare che il bene si sarebbe deteriorato o perito comunque;

– non abbia effettuato una spesa, anche straordinaria;

– non l’abbia sottratta sostituendola con un bene proprio, o se, potendo salvare una delle due cose, ha preferito la propria;

– il bene è stato stimato.

Il comodatario non è responsabile se prova che il perimento o deterioramento è stato provocato dal caso fortuito o dall’ordinario uso del bene.

Recesso: il comodante può sciogliere il contratto se:

– il comodatario non ha custodito o conservato il bene;

– il comodatario si è servito del bene per un uso diverso da quello stabilito;

– il comodatario ha concesso a sua volta in comodato il bene consenso del comodante;

– vi è un urgente e imprevisto bisogno del bene;

– non c’è una scadenza;

– in caso di morte del comodatario anche se non è scaduto il termine.

(1) Corte Cass. 11.02.2010 n. 3087
(2) D.P.R. 131/86, art. 5, del T.U.I.R. – Testo Unico Imposte di Registro

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