Il fallimento del consumatore

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  Chiunque può dichiarare fallimento, anche il consumatore, se non può più pagare i propri debiti.

Il fallimento del consumatore

Questa nuova procedura denominata “fallimento del consumatore” è entrata in vigore da circa 1 anno ma è ancora poco conosciuta e utilizzata. La nuova disciplina prevede che non solo le società e gli imprenditori possano fallire ma anche i consumatori e le imprese agricole.

 

Condizioni del fallimento del consumatore

Il debitore che non può più far fronte ai creditori può depositare presso il tribunale ove ha residenza un piano di pagamento per soddisfare le pretese dei creditori ed estinguere tutti i suoi debiti.

Tale piano deve indicare:

– scadenze, modalità ed eventuali garanzie

– cause dell’indebitamento

– ricostruzione della situazione economica e patrimoniale

– ragioni dell’incapacità del debitore di far fronte ai debiti

– resoconto sulla sua solvibilità negli ultimi cinque anni

– eventuale esistenza di atti impugnati dai creditori.

 

Il Giudice ammetterà il debitore alla procedura se questi offrirà la dimostrazione che il piano possa essere realizzato e che le cause del suo indebitamento non siano riconducibili a colpe del debitore ma causate per esempio da licenziamento, malattia, ecc..

Non è necessario offrire il pagamento integrale dei creditori, anche se questi sono privilegiati o hanno pegni o ipoteche, fatta eccezione per i crediti tributari previdenziali (che vanno pagati integralmente). Si può proporre il pagamento di tutti i creditori in misura percentuale (per es. al 40%).

Il piano di pagamento viene presentato ai creditori in un’unica udienza fissata dal giudice, i quali dovranno votare se accettare oppure no.

Se viene accettato col voto favorevole del il 60% dei crediti complessivi, il piano viene approvato e vincola tutti i creditori, non solo quelli che l’hanno votato.

Una volta approvata la proposta, il giudice la omologa.

 

Vantaggi del fallimento del consumatore

1) possibilità di pagare una quota percentuale dei propri debiti

2) con la omologa del piano, il consumatore ottiene la sospensione sino a 1 anno per il pagamento dei creditori privilegiati

3) durante il periodo di esecuzione del piano di pagamento vengono sospese tutte le procedure esecutive (espropriazioni e pignoramenti) nei confronti del debitore

4) il piano può anche prevedere una procedura – sotto il controllo del tribunale – per la vendita dei beni del debitore entro 4 anni, il cui ricavato va pagare i creditori

5) se il piano viene rispettato, il debitore viene liberato di tutti i suoi debiti.

 

Quindi addio alla costante minaccia di vedere l’ufficiale giudiziario bussare alla porta di casa, alle spese legali conseguenti alle azioni esecutive intraprese dai creditori.

 

 

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