Contratto di locazione turistica in 5 punti

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Il contratto di locazione turistica è quel contratto che viene utilizzato per affittare un immobile occasionalmente e a scopi di finalità turistica (svago, riposo, interesse culturale, ecc.).

Contratto di locazione turistica in 5 punti

Si utilizza il contratto di locazione turistica per quegli immobili destinati a soddisfare un’esigenza abitativa non primaria, nel senso che non riguarda l’immobile in cui una persona e i familiari vivono abitualmente e stabilmente.

Un contratto di locazione turistica presuppone sempre che il conduttore abbia a sua disposizione un altro immobile adibito a propria abitazione e con il quale può soddisfare le proprie necessità abitative primarie.

Caratteristiche:

1. Durata e scioglimento del contratto
Non
è prevista una durata minima e lo scioglimento è automatico al termine del periodo pattuito, senza bisogno di alcuna comunicazione.

2. Forma del contratto
L’art. 1, comma 4 della Legge n. 431/1998 ha introdotto l’obbligo di usare la forma scritta senza alcuna specifica esclusione, pena di nullità del contratto.

Al fine di evitare spiacevoli inconvenienti, quando si stipula un contratto di locazione per finalità turistica, si consiglia di dichiarare espressamente tale finalità contrattuale e specificare che il conduttore non intende abitare l’immobile per altri usi e che dispone di altro appartamento dove ha la residenza.

3. Canone
Il canone viene liberamente pattuito tra le parti.

4. Registrazione del contratto e comunicazione alla Questura
Non è necessaria la registrazione per i contratti di locazione di durata inferiore ai 30 giorni.
Se la durata è superiore a 30 giorni, il contratto deve essere registrato presso l’Ufficio dei Registri Immobiliari entro 30 giorni dalla data della sottoscrizione (leggi articolo sulla registrazione dei contratti di locazione).

5. Aspetti fiscali
Per quanto concerne gli aspetti fiscali, il canone percepito costituisce reddito da dichiarare ai fini IRPEF nella dichiarazione dei redditi.

Va precisato che, se locare l’immobile è una persona fisica, non è necessario aprire la partita IVA.

I contratti non superiori a 30 giorni devono essere dichiarati alla voce “redditi occasionali” mentre per quelli di durata superiore alla voce “redditi di fabbricati”.

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