Registrazione del contratto di locazione

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La registrazione del contratto di locazione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla firma del contratto.

Registrazione del contratto di locazione

La registrazione del contratto di locazione può essere fatta dal locatore o dal conduttore presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate presentando i seguenti documenti:

  • due copie del contratto di locazione da registrare con firme originali dei contraenti;
  • ricevuta di pagamento delle imposte effettuata con Modello F24 (fino al 31.12.2014 i versamenti possono essere effettuati anche con il Modello F23). Coloro che hanno optato per la cedolare secca non devono versare l’imposta di registro ma sono tenuti al pagamento dell’imposta sostitutiva (acconto e saldo) da versare entro gli stessi termini previsti per l’Irpef;
  • richiesta di registrazione compilata (Modello 69);
  • marche da bollo da applicare su originali e copie (una marca da bollo da € 16,00 ogni 4 facciate ovvero ogni 100 righe).

In alternativa, le imposte di bollo e di registro possono essere pagate sul proprio c/c bancario utilizzando il modello richiesta di addebito.

Si può registrare il contratto di locazione anche in via telematica al sito http://www.agenziaentrate.gov.it/. Tale modalità, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con Circolare n. 3 del 7 gennaio 2002, è obbligatoria per coloro che possiedono almeno 10 immobili, mentre è facoltativa per chi ne possiede meno di 10.

Quanto si paga?
Per i contratti di locazione a canone concordato, relativi a immobili che si trovano in uno dei Comuni “ad elevata tensione abitativa”, è prevista una riduzione del 30% della base imponibile sulla quale calcolare l’imposta di registro. In sostanza, il corrispettivo annuo da considerare per il calcolo dell’imposta va assunto per il 70%.

E’ possibile pagare l’imposta di registro con un unico versamento anche per gli anni successivi al primo, risparmiando il 50% dell’interesse legale moltiplicato per il numero di anni che si registrano.

Il versamento per la prima annualità non può essere inferiore a 67 euro.

Si può pagare anche solo per la prima annualità, calcolando il 2% sul canone relativo a ciascuna annualità, entro 30 giorni dalla scadenza della precedente annualità.

Se il contratto viene disdetto prima del tempo e l’imposta di registro è stata versata per l’intera durata, spetta il rimborso dell’importo pagato per le annualità successive.

Il locatore e il conduttore rispondono in solido del pagamento dell’intera somma dovuta per la registrazione del contratto.

Sul deposito cauzionale versato dall’inquilino non è dovuta l’imposta di registro. Se però il deposito è pagato da un terzo estraneo al rapporto di locazione, va versata l’imposta nella misura dello 0,50%.

Cosa succede in caso di mancata o ritardata registrazione?
In caso di mancata o ritardata registrazione (oltre ai 5 giorni di ritardo) si applicano sanzioni che oscillano dal 120% al 240% dell’imposta dovuta.

La mancata registrazione comporta che il canone di locazione è quantificato in una somma pari al triplo della rendita catastale e il termine di durata del contratto parte dalla data di registrazione (in altri termini il calcolo dei termini per la disdetta parte dalla registrazione del contratto e non dalla stipula).

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