Come sciogliere un contratto

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Quante volte vi sarà capitato di voler chiudere i rapporti con un cliente che paga quando vuole, con un fornitore che non è mai puntuale, con un collaboratore che non fa mai quello deve fare. Vediamo come sciogliere un contratto nel rispetto delle normative.

Come sciogliere un contratto

Il contratto ha valore di legge tra le parti. Pertanto, un contraente non può sottrarsi ai propri obblighi solo perché ha cambiato idea. Ogni regola ha però le sue eccezioni. Ecco come sciogliere un contratto.

Il contraente può sciogliere un contratto nei seguenti casi:

  1. mutuo accordo: se tutti gli altri contraenti lo consentono;
  2. recesso stabilito dalla legge: quando la legge permette di recedere dal contratto prima della scadenza e senza il consenso dell’altra parte;
  3. recesso stabilito contrattualmente: quando il contratto prevede la facoltà di recedere;
  4. risoluzione di diritto o risoluzione per inadempimento: quando un contraente non adempie ai suoi obblighi;
  5. risoluzione per impossibilità sopravvenuta: quando la prestazione è divenuta del tutto impossibile;
  6. risoluzione per eccessiva onerosità: quando la prestazione è divenuta troppo onerosa successivamente alla stipula del contratto;
  7. rescissione: quando qualcuno stipula un contratto a condizioni inique perché si trova in stato di pericolo o di bisogno e l’altra parte ne approfitta.

Recesso, risoluzione e rescissione

Recesso: è la facoltà di una delle parti contraenti di sciogliere un contratto prima della scadenza, senza il consenso dell’altra parte. Perché il recesso sia valido deve essere previsto nel contratto e deve essere comunicato in forma scritta all’altro contraente. Ci sono contratti dai quali è sempre possibile recedere entro un termine stabilito per legge: contratti conclusi fuori dai locali commerciali, contratti di multiproprietà, contratti di investimento mobiliare, polizze di assicurazione sulla vita, contratti negoziati a distanza (acquisti per corrispondenza o per catalogo, per televisione, per fax o in internet, ex D. lgs. 206/05). Scopri di più su come recedere da un contratto e quando è possibile.

Risoluzione: consiste nella decisione di sciogliere il contratto quando una delle parti è inadempiente. Le ipotesi sono:

  • Risoluzione di diritto. Si ha quando:
    – nel contratto è stata inserita una “clausola risolutiva espressa” con la quale i contraenti convengono espressamente che il contratto possa essere risolto nel caso in cui una determinata prestazione non venga eseguita secondo le modalità stabilite nel contratto;
    – è previsto un “termine essenziale” per eseguire una certa prestazione e questo termine scade senza che la prestazione sia stata adempiuta.
  • Risoluzione per inadempimento. Si ha quando uno dei contraenti non ha eseguito una determinata prestazione.
  • Risoluzione per impossibilità sopravvenuta. Si ha quando una prestazione è divenuta del tutto impossibile:(per esempio: Alfa si era impegnato a fornire 100 tubi di un materiale particolare ma nel frattempo è intervenuto una legge che ne vieta la vendita. Alfa è liberato dal suo obbligo).
  • Risoluzione per eccessiva onerosità: nei contratti ad esecuzione periodica, continuata o ad esecuzione differita, se una prestazione diventa eccessivamente onerosa a causa di eventi straordinari e imprevedibili, la parte che deve eseguire tale prestazione può chiedere la risoluzione del contratto (per esempio: Beta si era obbligato a fornire periodicamente 50 componenti per computer a un prezzo stabilito; uno tsunami nella zona di produzione in Indonesia fa salire vertiginosamente i prezzi dei componenti. Se l’altra parte non accetta di pagare il nuovo prezzo, si può chiedere la risoluzione per eccessiva onerosità).

Rescissione: la legge prevede due ipotesi di rescissione:

  • contratto concluso in stato di pericolo: è il caso di chi si impegna a una prestazione a condizioni inique per la necessità, nota all’altra parte, di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un grave danno alla persona.
    Devono sussistere 3 presupposti:
    1. lo stato di pericolo in cui versava uno dei contraenti o altra persona al momento della stipula;
    2. l’iniquità delle condizioni a cui il contraente ha dovuto sottostare per salvarsi dallo stato di pericolo;
    3. la conoscenza dello stato di pericolo da parte di colui che ne trae vantaggio (per esempio: Tizio rimane ferito in un incidente e si impegna a pagare una somma spropositata all’automobilista che lo porta in ospedale).
  • contratto concluso per lesione: è il caso di chi si trova in stato di bisogno e si impegna a una prestazione sproporzionata rispetto alla prestazione dell’altro contraente, il quale ne è a conoscenza e ne approfitta per trarne vantaggio.

Per far valere la rescissione, devono sussistere 3 condizioni:
– la forte sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell’altra, tale che il valore della prestazione della parte danneggiata superi il doppio del valore della controprestazione;
– lo stato di bisogno della parte danneggiata (anche di carattere patrimoniale);
– l’approfittamento dello stato di bisogno (per esempio: Tizio si trova in difficoltà economiche e decide di svendere i propri beni a Caio, che conosce i gravi problemi di Tizio e ne approfitta, offrendogli un prezzo inadeguato).

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2 thoughts on “Come sciogliere un contratto

  1. maria stabile

    è possibile che il locatore durante il secondo quadriennio di contratto per locazione ad uso abitativo possa chiedere la scissione del contratto?

    1. admin

      Il locatore non può recedere dal contratto di locazione prima della scadenza dello stesso, dovendo garantire al conduttore la disponibilità dell’immobile locato ai fini del soddisfacimento delle sue esigenze abitative, lavorative e/o imprenditoriali.
      Nella locazione ad uso abitativo, il locatore, per recedere dal contratto, deve comunicare tale sua intenzione al conduttore tramite lettera raccomandata almeno sei mesi prima della scadenza del contratto.
      Se la disdetta del locatore interviene alla prima scadenza dei quattro anni in essa devono essere indicati i motivi specifici del recesso, che devono coincidere con una delle tassative ipotesi previste dalla legge, pena l’inefficacia della stessa.
      Per la disdetta che dovesse intervenire successivamente ai primi 4 anni, invece, il locatore non è tenuto ad indicare alcun motivo, essendo sufficiente comunicare al conduttore la propria volontà di recedere entro 6 mesi dalla scadenza del contratto.
      Pertanto, Lei dovrà attendere i 6 mesi prima della scadenza per dare disdetta, senza obbligo di indicare il motivo.
      Questo il modello http://www.trovacontratto.it/products-disdetta-del-locatore-dal-contratto-di-locazione-136-c-locazione-13.html

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