Responsabilità solidale appalto

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Il Decreto Semplificazioni ha cambiato la responsabilità solidale tra committente e appaltatore nel contratto di appalto. Vediamo le nuove regole

Responsabilità solidale appalto

 

Responsabilità fiscale. Abrogata

L’art. 28, 1° comma del D. Lgs. 175/2014 (“Decreto semplificazioni fiscali”), entrato in vigore il 13 dicembre 2014, elimina definitivamente la responsabilità solidale in materia fiscale nei rapporti di appalto e subappalto.

Sono state, infatti, abrogate le norme che prevedevano:

–          la responsabilità solidale – nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto – dell’appaltatore e del subappaltatore per i versamenti delle ritenute fiscali sui redditi dei dipendenti dovute dal subappaltatore per le prestazioni compiute nell’ambito del rapporto di subappalto di opere o di servizi. Infatti, l’appaltatore rispondeva insieme al subappaltatore nel caso in cui l’appaltatore avesse pagato il corrispettivo dovuto al subappaltatore senza aver prima ottenuto la documentazione attestante i versamenti effettuati;

–          la sanzione amministrativa da € 5.000 a € 20.000 a carico del committente (solo se esercita attività di impresa o professionale) se avesse pagato il corrispettivo dovuto all’appaltatore senza aver acquisito la documentazione attestante i versamenti delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente dovute sia dall’appaltatore sia dal subappaltatore.

Cosa succede alle violazioni commesse prima dell’entrata in vigore della nuova norma?

Per quanto riguarda la sanzione pecuniaria del committente, si applicherà il principio del favor rei (art. 3, comma 2, D. Lgs. 472/1997), in forza del quale “nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile. Inoltre, “se la sanzione è già stata irrogata con provvedimento definitivo il debito residuo si estingue, ma non è ammessa ripetizione di quanto pagato”.

Quanto invece all’appaltatore, il principio del favor rei potrebbe essere applicato solo se venisse riconosciuta la natura sanzionatoria della responsabilità solidale (ipotesi difficile da realizzarsi). Al momento, quindi, non si sa come verrà trattata e si spera in un rapido intervento dell’Agenzia delle Entrate.

 

Responsabilità retributiva e contributiva. Ancora obbligo del DURC

Resta invece in vigore la responsabilità solidale del committente e appaltatore ed eventuali subappaltatori (art. 29 del D.lgs. 276/2003), entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, per i trattamenti retributivi, i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto di opere o di servizi.

Questo significa che i committenti e gli appaltatori (che esercitano attività di impresa o professionale), per evitare la responsabilità solidale per i mancati versamenti, saranno sempre costretti a richiedere il rilascio del DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva) per verificare la regolarità contributiva.

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