Il contratto di locazione transitorio (se vuoi approfondire leggi questo articolo) è quel tipo di contratto che si utilizza per locazioni brevi non turistiche.
Con questo contratto, il locatore concede in locazione al conduttore un immobile a uso abitativo per un’esigenza transitoria specificata nel contratto, che deve essere documentata, e per una durata minima di 1 mese e massima di 18 mesi.
Perché il contratto di locazione transitorio sia efficace devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
1) la previsione di un’esigenza di transitorietà del locatore e/o del conduttore (vale a dire il motivo per cui si intende concedere o prendere in locazione un immobile per un breve periodo);
2) l’allegazione al contratto della documentazione che provi le ragioni di tale transitorietà;
3) la conferma prima della scadenza del contratto del perdurare della ragione della transitorietà tramite lettera raccomandata (abrogato dal Decreto Min. del 16 gennaio 2017);
4) stipula per iscritto del contratto.
Se le parti pattuiscono un periodo di locazione inferiore a 1 mese, la clausola è nulla e la durata diventa automaticamente di 1 mese.
Se invece le parti pattuiscono un periodo superiore a 18 mesi, la clausola è anch’essa nulla e la durata potrebbe estendersi a quella della locazione ordinaria di 4 anni + 4 anni.
Se l’esigenza della transitorietà è del locatore (per esempio perché deve assegnare l’appartamento al figlio che si sposa, perché deve ristrutturarlo, ecc.) è necessario che quest’ultimo la confermi per raccomandata prima della scadenza al conduttore (abrogato dal Decreto Min. del 16 gennaio 2017).
Qualora l’esigenza del locatore fosse terminata o nel caso in cui il locatore non inviasse la raccomandata di conferma prima della scadenza della locazione, il contratto potrebbe essere ricondotto alla durata di 4 anni + 4 anni.
Se il locatore conferma l’esigenza transitoria e poi non utilizza l’immobile entro 6 mesi secondo l’uso dichiarato, il conduttore può ottenere giudizialmente dal locatore il risarcimento dei danni fino a un massimo 36 mensilità del canone oppure il ripristino del contratto secondo la disciplina ordinaria (4+4).
Se invece l’esigenza di transitorietà è del conduttore (trasferimento per motivi di lavoro, acquisto di un immobile non ancora disponibile, ecc.), il conduttore deve specificarla e documentarla, allegando al contratto di locazione la documentazione idonea per dimostrarla (ad esempio il contratto di lavoro). Anche il conduttore dovrebbe dare conferma a mezzo di raccomandata al locatore dell’esigenza della transitorietà prima del termine del contratto, ma qualora non inviasse la conferma non ci sarebbero conseguenze e il contratto terminerebbe alla data convenuta (abrogato dal Decreto Min. del 16 gennaio 2017).
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buonasera,gradirei un chiarimento,alla scadenza naturale annua del contratto transitorio,lo stesso va chiuso all’Agenzia delle entrate o si elimina da solo proprio per la sua annualità,grazie .
Se ho ben interpretato la sua richiesta, una volta scaduto il contratto nessuna comunicazione deve essere fornita all’Agenzia delle Entrate.
Va registrato nuovamente solo nel caso di proroghe, cessioni, risoluzioni.