Restituzione dell’immobile locato

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All'atto di restituzione dell'immobile locato, il conduttore, se ha arrecato gravi danni all'immobile o ha compiuto delle innovazioni non consentite, può essere costretto a pagare i lavori di riparazione o di ripristino e il canone per il periodo necessario al completamento delle opere.

Restituzione dell’immobile locato

Alla scadenza del contratto di locazione, il conduttore deve restituire l’immobile nello stesso stato in cui l’ha ricevuto, salvo il deterioramento risultante dall’uso normale dell’immobile.

In mancanza di descrizione dello stato dell’immobile al momento della firma del contratto, si presume che il conduttore abbia ricevuto la cosa in buono stato di manutenzione.
Al riguardo, è sempre opportuno allegare al contratto il verbale di consegna dell’immobile che descriva puntualmente lo stato del bene, con l’indicazione di tutto ciò che l’immobile contiene.

Se al momento della riconsegna, l’immobile locato non si trova nello stato corrispondente a quello descritto dalle parti all’inizio del rapporto di locazione, o si trova in cattivo stato, il locatore può rifiutarsi di ricevere l’immobile.

Per verificare se il rifiuto del locatore sia o no legittimo, occorre distinguere:

1. se il bene affittato risulti danneggiato per non avere il conduttore adempiuto all’obbligo di eseguire le opere di piccola manutenzione (riparazioni all’intonaco, imbiancatura di pareti, sostituzione di vetri rotti etc.)

2. se il conduttore abbia realizzato delle innovazioni senza il consenso del locatore.

Nel primo caso, il rifiuto di ricevere l’immobile è illegittimo se l’esecuzione delle opere occorrenti alla riparazione non implichi un’attività straordinaria e onerosa.

Nel secondo caso, il rifiuto del locatore è legittimo se l’esecuzione delle opere implichi il compimento di un’attività straordinaria e onerosa in base all’economia del contratto e tenuto comunque conto delle condizioni delle parti.
In tal caso, il conduttore non solo sarà obbligato a risarcire i danni causati pari al costo delle opere necessarie alla rimessione in pristino ma anche l’importo del canone dovuto per tutto il periodo necessario al completamento delle opere (sentenza della Corte di Cassazione del 24 maggio 2013 n. 12977).

Secondo la Cassazione, l’applicazione del suddetto principio non può ritenersi incondizionata e automatica: si dovrà comunque tenere conto delle oggettive condizioni economiche del conduttore e del locatore.

Scarica il verbale di consegna dell’immobile locato (da utilizzare all’inizio della locazione)

Scarica il verbale di riconsegna dell’immobile locato (da utilizzare alla fine della locazione)

 

 

 

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