Clausola di tag along dello Statuto SRL

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Le partecipazioni sociali sono liberamente trasferibili sia per atto tra vivi, sia per successione ereditaria, nei limiti infra indicati:

Qualora uno o più soci decidano di vendere a terzi estranei alla compagine sociale in unica soluzione, ovvero in più soluzioni riconducibili al medesimo titolare o ai medesimi titolari, la partecipazione sociale rappresentante almeno il 50 per cento del capitale sociale, è attribuito agli altri soci il diritto di vendere allo stesso terzo acquirente, ed alle medesime condizioni stabilite per l’acquisto dell’altra porzione, le proprie partecipazioni o parte delle stesse.

La proposta di acquisto della quota di  minoranza non  può  considerarsi idonea  qualora sia  previsto un  prezzo  di  acquisto di  tali partecipazioni inferiore al valore delle medesime determinato alla stregua dei criteri previsti per il caso di esercizio del diritto di recesso, ai sensi dell’art. 2473 del codice civile. 

La proposta di acquisto della quota di minoranza non può considerarsi idonea qualora sia previsto un prezzo di acquisto di tali partecipazioni inferiore al valore delle medesime determinato alla stregua dei criteri previsti per il caso di esercizio del diritto di recesso, ai sensi dell’art. 2473 del codice civile. I soci che intendano vendere le loro partecipazioni sono obbligati a procurare un’offerta di acquisto irrevocabile per 15 giorni a favore dei soci di minoranza, per tutte o parte delle loro quote, alle medesime condizioni previste per l’alienazione delle proprie. Al fine di consentire l’esercizio del diritto di co-vendita, questi devono dare comunicazione dell’offerta agli altri soci mediante documento informatico sottoscritto digitalmente trasmesso via posta elettronica certificata entro il termine di giorni 15. Il socio di minoranza deve comunicare l’accettazione della proposta al terzo offerente a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure con messaggio di posta elettronica ordinaria che dovrà essere oggetto di riscontro da parte del ricevente, attestante la ricezione del medesimo, da inviare entro la scadenza dell’offerta stessa; il socio di minoranza deve darne inoltre comunicazione al socio di maggioranza a mezzo di documento informatico sottoscritto digitalmente inoltrato via posta elettronica certificata entro 15 giorni dalla comunicazione dell’accettazione all’offerente. Scaduto il termine dell’offerta del terzo estraneo, in mancanza dell’accettazione resa con le indicate modalità da parte del socio di minoranza, l’offerta stessa di intenderà decaduta e il socio di maggioranza potrà alienare liberamente la propria partecipazione al terzo.

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