Negli ultimi tempi il contratto a progetto ha subito importanti modifiche, prima con la riforma Fornero e poi con la riforma del Governo Letta (D. L. 76/2013 convertito dalla legge 99/2013). In particolare, la riforma dell’attuale governo ha prescritto espressamente i requisiti che il contratto a progetto deve contenere. L’assenza di uno di questi può comportare la trasformazione del contratto a progetto in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Requisiti del contratto a progetto
Vediamo quali sono i requisiti necessari per questo contratto:
- la forma scritta;
- la descrizione del progetto. Il progetto non può prevedere lo svolgimento di compiti meramente esecutivi e ripetitivi, pertanto il progetto va esattamente illustrato indicando il risultato finale che il collaboratore deve conseguire;
- la durata del contratto, specificando una data precisa o al raggiungimento del risultato. Non può essere previsto un periodo di prova. Per le attività di ricerca scientifica, nel caso in cui il progetto sia prorogato, si proroga automaticamente anche il contratto a progetto ad esso collegato;
- il compenso, i tempi e modi di pagamento. Il compenso deve essere commisurato alla quantità e alla qualità del lavoro e non può essere inferiore a un minimo stabilito sulla basa delle retribuzioni fissate dai contratti collettivi nazionali per lavoratori con mansioni analoghe;
- le forme di coordinamento del lavoratore con il committente;
- divieto di far firmare “dimissioni in bianco”.
Il requisito più importante è l’individuazione del progetto.
Infatti, si procede alla riqualificazione del contratto a progetto in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nel caso in cui:
- la descrizione del progetto risulti vaga e imprecisa
- la descrizione del progetto sia la mera riproposizione dell’oggetto sociale del committente
- il collaboratore svolga la sua attività con modalità analoghe a quelle di altri dipendenti.
Recesso del contratto
Il contratto di lavoro a progetto termina alla scadenza prevista o al momento della realizzazione del progetto.
Il committente tuttavia può recedere prima della scadenza del contratto per giusta causa o per motivi di inidoneità professionale del collaboratore che non consentano la realizzazione del progetto.
Il collaboratore può invece recedere prima della scadenza se tale facoltà è prevista nel contratto a progetto.
Sospensione del contratto
In caso di malattia o infortunio del collaboratore, il rapporto di lavoro viene sospeso senza erogazione del compenso.
Se non è stato contrattualmente previsto, la sospensione non proroga la scadenza del contratto.
Il committente può sciogliere il contratto, nel caso in cui la sospensione si prolunghi per più di 1/6 della durata stabilita o per un periodo superiore a 30 giorni se la durata non è stata prevista.
In caso di maternità, il contratto viene prorogato di 180 giorni, ma le parti possono prevedere anche un periodo maggiore.
Esclusioni
Le disposizioni previste per il contratto a progetto non si applicano:
- ai soggetti che esercitano una professioni intellettuale per il cui esercizio è necessaria l’iscrizione in un albo professionale (avvocati, ingegneri, architetti, etc.);
- per prestazioni occasionali con una durata inferiore ai 30 giorni e con retribuzione inferiore a 5 mila euro;
- ai componenti di organi di amministrazione e controllo delle società, membri di collegi e commissioni;
- a chi percepisce la pensione di vecchiaia.
Attività svolte da soggetti con partita IVA
Le collaborazioni con soggetti titolari di partita IVA possono essere convertite in contratti a progetto, se ricorrono almeno 2 dei seguenti presupposti:
- vi sia una collaborazione con il medesimo committente con una durata superiore a 8 mesi annui – anche non continuativi – per 2 anni consecutivi;
- il compenso percepito dal committente rappresenti più dell’80% dei corrispettivi annui incassati dal collaboratore nell’arco 2 periodi consecutivi di 365 giorni;
- il committente abbia riservato al collaboratore una postazione fissa di lavoro.
È invece esclusa la trasformazione in un co.co.pro.:
- se l’attività del collaboratore è caratterizzata da competenze tecniche elevate e ha un reddito non inferiore ad € 18.663,00 (per l’anno 2013);
- quando l’attività è svolta nell’esercizio di attività professionali per le quali è richiesta l’iscrizione ad un albo professionale.
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