Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza 26962/2013 pubblicata lo scorso 2 dicembre 2013.
Nessuna norma, dice la suprema corte, prevede l’annullamento delle annualità in cui il versamento è stato inferiore al dovuto. E l’ente previdenziale degli avvocati non può invocare la sospensione della prescrizione, gettando la colpa addosso alle lungaggini del Fisco.
Se le dichiarazioni dell’avvocato iscritto sono sospette o irregolari, l’ente può tranquillamente attivarsi per recuperare i contributi non versati o può controllare la veridicità dei dati trasmessi presso gli uffici delle Entrate.