Il rappresentante deve essere nominato quando il titolare di trattamento dei dati personali non è stabilito nell’Unione Europea.
Per determinare se un soggetto è stabilito o meno nell'UE si deve fare riferimento al luogo dove questi ha la stabile organizzazione, vale a dire dove svolge le principali attività di trattamento. Per esempio, se un soggetto extra UE ha un sito web che si rivolge a cittadini dell’Unione Europea ma non ha alcuna sede fisica presente in Europa o ha semplicemente un magazzino per la sola consegna di merci, il soggetto straniero dovrà nominare un rappresentante a meno che non si trovi nelle situazioni in cui il GDPR non prevede l'obbligatorietà della nome del rappresentante.
La nomina del rappresentante è obbligatoria quando:
La nomina del rappresentante non è obbligatoria quando:
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