Che cos'è l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale?
Il diritto del conduttore a ricevere l’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale (art. 34 L. 392/1978) sorge nei casi in cui il locatore decida di non rinnovare, sia alla prima scadenza contrattuale o alle successive, un contratto di locazione a uso diverso all’abitativo.
I presupposti necessari per l’insorgenza del diritto sono i seguenti:
- l’immobile oggetto del contratto deve essere adibito ad una delle seguenti attività: industriali, commerciali, artigianali o di interesse turistico;
- il mancato rinnovo del contratto non deve dipendere da risoluzione per inadempimento o disdetta o recesso del conduttore o dalla presenza di procedure concorsuali;
- l’attività esercitata dal conduttore deve comportare contatti diretti con il pubblico degli utenti e consumatori e l’utilizzo dell’immobile non deve essere marginale.
L’importo dell’indennità è pari a 18 mensilità dell’ultimo canone corrisposto. In caso di svolgimento di attività alberghiere l’importo sale a 21 mensilità. Il credito per l’indennità è esigibile dal momento del rilascio dell’immobile.
Il conduttore, se ricorrono i presupposti sopra indicati e, in aggiunta, l’immobile liberato venga adibito, entro un anno dalla cessazione della locazione, all’esercizio della stessa attività del conduttore uscente o di attività affini incluse nella medesima tabella merceologica, ha diritto ad un’ulteriore indennità, il cui importo è uguale all’indennità ordinaria. Il diritto alla sua percezione sorge al momento dell’inizio, nell’immobile rilasciato, della nuova attività con le caratteristiche ora indicate.
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Contratto di Locazione Commerciale
Per affittare un immobile per scopi commerciali (qualsiasi uso diverso da quello abitativo)
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