Il diritto del conduttore a ricevere l’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale (art. 34 L. 392/1978) sorge nei casi in cui il locatore decida di non rinnovare, sia alla prima scadenza contrattuale o alle successive, un contratto di locazione a uso diverso all’abitativo.
I presupposti necessari per l’insorgenza del diritto sono i seguenti:
L’importo dell’indennità è pari a 18 mensilità dell’ultimo canone corrisposto. In caso di svolgimento di attività alberghiere l’importo sale a 21 mensilità. Il credito per l’indennità è esigibile dal momento del rilascio dell’immobile.
Il conduttore, se ricorrono i presupposti sopra indicati e, in aggiunta, l’immobile liberato venga adibito, entro un anno dalla cessazione della locazione, all’esercizio della stessa attività del conduttore uscente o di attività affini incluse nella medesima tabella merceologica, ha diritto ad un’ulteriore indennità, il cui importo è uguale all’indennità ordinaria. Il diritto alla sua percezione sorge al momento dell’inizio, nell’immobile rilasciato, della nuova attività con le caratteristiche ora indicate.
Contratto di Locazione Commerciale
Per affittare un immobile per scopi commerciali (qualsiasi uso diverso da quello abitativo)
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