Coronavirus: problemi con i contratti e inadempimenti

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Coronavirus: problemi con i contratti e inadempimenti

Hai stipulato un contratto prima dell’emergenza Coronavirus? Hai problemi e difficoltà nel rispettare gli impegni presi? Vediamo insieme quando chi deve fornire un prodotto o un servizio non è responsabile per il ritardo.

Emergenza Coronavirus e inadempimenti

Per affrontare l’emergenza del Coronavirus il Governo ha introdotto molte restrizioni e limitazioni. Come risulta dalle ultime notizie, infatti, sono stati chiusi in via temporanea molti esercizi commerciali e attività. Ad esempio, si pensi all’asilo nido privato che non può prendersi cura dei bambini perché per rispettare il contratto con i genitori violerebbe il decreto sulle misure contro il Coronavirus.

Quando si verificano queste situazioni, la legge italiana prevede un’ipotesi nella quale chi deve svolgere una prestazione non è responsabile del mancato adempimento o del suo ritardo. Questa ipotesi è chiamata impossibilità sopravvenuta. Vediamo quali sono tutti i presupposti che la giustificano.

L’impossibilità sopravvenuta della prestazione e i problemi provocati dal Coronavirus

Quando un’obbligazione diventa impossibile la legge ne può giustificare il mancato adempimento o il suo ritardo. In particolare, è necessario che l’impossibilità di effettuare la prestazione sia oggettiva. Ciò significa che non deve dipendere in alcun modo da chi deve eseguirla ma da circostanze esterne.

Ad esempio, il titolare di una palestra che ha venduto un abbonamento annuale non è responsabile per la mancata erogazione dei servizi nel periodo di chiusura imposto dal decreto sul Coronavirus. Questo perché la chiusura non dipende dalla volontà o dal comportamento del titolare, ma è imposto dalle autorità.

Un caso diverso, invece, è quello di chi ha preso in affitto un negozio e non può aprirlo a causa del decreto sul Coronavirus. In particolare, non ci si trova di fronte ad un’impossibilità sopravvenuta in quanto l’affittuario ha comunque a disposizione i locali e dovrà pagare il canone. Per questo motivo, il Governo ha previsto un credito pari al 60% del canone di affitto per il mese di Marzo che il negoziante potrà compensare con le imposte da pagare.

Conseguenze pratiche in caso di impossibilità temporanea

L’impossibilità sopravvenuta di una prestazione può essere definitiva o temporanea. Quando è temporanea non comporta il venire meno dell’obbligo di rispettare gli impegni presi, ma ne giustifica l’eventuale ritardo. Ciò significa che chi deve eseguire la prestazione non sarà ritenuto responsabile e non dovrà risarcire il proprio cliente.

Tuttavia, quando un cliente non ha più interesse a ricevere la prestazione il contratto può essere risolto anche se l’impossibilità è temporanea. Un esempio tipico è il caso dei promessi sposi che prenotano il ristorante per il ricevimento del matrimonio che doveva celebrarsi il 20 marzo. In questo caso, l’entrata in vigore del decreto sul Coronavirus impedisce alla coppia di celebrare il matrimonio e al titolare di aprire il ristorante. Se la coppia non ha più interesse alla prenotazione e rinvia la data del matrimonio, il contratto si risolve. Il ristoratore dovrà quindi restituire l’eventuale acconto lasciato dalla coppia.

Cosa devo fare per tutelarmi in caso di problemi dovuti al Decreto Coronavirus?

In questo momento di emergenza è consigliato avvisare tempestivamente i propri clienti sui problemi nell’esecuzione della prestazione contrattuale. In particolare, è importante fare una comunicazione scritta, specificando le ragioni che portano al ritardo o all’impossibilità nell’adempimento.

Inoltre, per imprese e professionisti può essere utile proporre ai clienti soluzioni alternative nel rispetto degli interessi comuni. Ad esempio, se sono stati venduti servizi e abbonamenti annuali è utile proporre la restituzione di una parte del costo versato dai clienti. In alternativa, si può prevedere l’estensione dell’abbonamento per il periodo di tempo in cui l’attività è rimasta chiusa a causa del decreto sul Coronavirus.

Il mio caso rientra tra quelli giustificati?

L’entrata in vigore di leggi o decreti giustifica il ritardo o l’inadempimento contrattuale quando questo non dipende dalla volontà di chi si era obbligato alla prestazione. I problemi derivanti dal decreto sul Coronavirus possono rientrare tra le ipotesi giustificate. Tuttavia, è necessario verificare caso per caso ogni aspetto della situazione specifica e dei relativi contratti.

Le variabili di un rapporto contrattuale, infatti, sono molte. È importante, ad esempio, non confondere l’impossibilità sopravvenuta con una difficoltà nell’esecuzione della prestazione. In caso di dubbi, puoi chiedere di parlare con un avvocato esperto in materia. Potrai ottenere una consulenza legale e un parere sul tuo caso. Si tratta di un servizio incluso nei piani completi di LexDo.it

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