Con la firma del contratto preliminare di vendita di quote o azioni, le parti si obbligano a concludere la vendita entro il termine concordato (atto di cessione quote o azioni). Se la vendita non avviene entro tale data, bisognerà verificare quale delle parti non ha rispettato gli impegni presi (parte inadempiente):
- se la parte inadempiente è il venditore (es. perché si rifiuta di vendere al prezzo concordato): l'acquirente potrà richiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno da parte del venditore (o il pagamento del doppio della caparra eventualmente versata) oppure potrà chiedere al giudice di emettere una sentenza che gli trasferisca la proprietà della partecipazione a fronte del pagamento del prezzo pattuito
- se la parte inadempiente è l'acquirente (es. perché non ha il denaro necessario per l'acquisto): il venditore potrà richiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno da parte dell'acquirente. In alternativa, si potrà trattenere la caparra ricevuta dall'acquirente rinunciando al risarcimento.