È possibile ottenere una liberatoria fotografica o video di un soggetto minorenne a condizione che vengano rispettati i limiti imposti dalla legge. La Convenzione di New York del 1989 vieta di fotografare o riprendere in video e pubblicare le foto o i video di minori senza il consenso, ma il soggetto che non ha ancora raggiunto la maggiore età non potrà autorizzare autonomamente la pubblicazione e riproduzione delle immagini che lo ritraggono. L'autorizzazione potrà essere rilasciata quindi solo dai genitori o da chi ne fa le veci (ad esempio un tutore) per garantire la massima tutela del minore.
In ogni caso, la pubblicazione di foto o video di un minorenne dovrà essere non lesivo della sua dignità personale, decoro e reputazione e potrà essere revocata in qualsiasi momento senza alcun preavviso.
Particolarmente delicato è il caso in cui lo sfruttamento dell'immagine di un minorenne sia a pagamento. In questo caso non sarà sufficiente l'autorizzazione dei genitori o del tutore ma sarà necessaria un'ulteriore autorizzazione da parte del giudice tutelare. Saranno quindi necessari:
In particolare, quando l'uso delle immagini è per scopi commerciali, i soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale non possono riscuotere i soldi spettanti al minore, senza prima aver ottenuto l'autorizzazione di un giudice tutelare. In questo caso, è necessario presentare un'istanza al Tribunale dei Minori, a seguito della quale il giudice tutelare potrà autorizzare o rigettare la richiesta, valutandola esclusivamente negli interessi del minore.
Liberatoria Fotografica e per Riprese Video
Liberatoria Fotografica e per Riprese Video: per esporre in pubblico, commercializzare e riprodurre foto o video che contengono immagini di persone
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