Come funziona un patto di non concorrenza per un agente?
Un patto di non concorrenza per un agente dopo la cessazione del rapporto deve essere compensato dal preponente con un importo determinato secondo alcuni parametri.
Se non si applica un Accordo Economico Collettivo, il preponente riconoscerà all’agente un importo annuale pari al 25% delle provvigioni corrisposte nell’ultimo anno solare precedente la data del recesso.
Se si applica un A.E.C., occorre rispettare le clausole dello specifico accordo, con corrispettivi che variano in base all’anzianità e al tipo di agente (ad esempio, se monomandatario o no) fino a un massimo del 50% delle provvigioni medie annue nel settore industriale e del 100% nel settore commerciale.
Nel caso di violazione del patto di non concorrenza, l’agente sarà tenuto a corrispondere al preponente, a titolo di penale, un importo pari al doppio del corrispettivo, oltre alla restituzione di quanto già percepito.
In ogni caso, il preponente si riserva la possibilità di recedere dal patto di non concorrenza per qualsiasi motivo, ma dovrà farlo prima che l’agente comunichi il suo recesso dal contratto di agenzia.
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