La notifica della cessione al debitore è la comunicazione che il credito è stato ceduto ad un terzo soggetto (cessionario). Essa è necessaria affinché la cessione produca i suoi effetti nei confronti del debitore, come previsto dal codice civile art. 1264. Se il medesimo credito viene ceduto a più cessionari, prevale la cessione che sia stata accettata o notificata per prima, anche se ha una data posteriore.
Il credito si trasferisce con il solo accordo tra cedente e cessionario, indipendentemente dalla conoscenza che ne abbia il debitore ceduto. Ma se quest'ultimo è a conoscenza della cessione e paga al creditore originario, egli è liberato dal suo obbligo di pagamento. Pertanto, la notifica della cessione permette al debitore di essere informato della cessione e di pagare al nuovo creditore (cessionario).
La notifica può essere effettuata, indifferentemente, dal cedente o dal cessionario senza l'osservanza di formalità particolari. L'importante è che vengano comunicati al debitore gli elementi essenziali della cessione: ammontare del credito oggetto di trasferimento, indicazione del titolo da cui detto credito deriva (ad esempio fattura, contratto, etc.), data dell'atto di cessione, dati del cessionario.