Clausola di drag along dello Statuto SRL

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Qualora uno o più soci intendano vendere a terzi estranei alla compagine sociale con un unico atto la partecipazione sociale che rappresenta complessivamente almeno il 50 per cento del capitale sociale, agli stessi alienanti spetta il diritto di vendere, con il medesimo atto, anche le restanti partecipazioni, delle quali sono titolari i soci di minoranza. 

Nel caso  in  cui  il  socio  di  maggioranza intenda  avvalersi  di  tale  diritto  di  trascinamento, dovrà comunicare al socio di minoranza, mediante documento informatico sottoscritto digitalmente trasmesso via posta elettronica certificata, le modalità di trasferimento ed il prezzo offerto dal terzo per l’acquisto delle partecipazioni di maggioranza e minoranza alle medesime condizioni. Il socio di minoranza dovrà porre in essere i comportamenti necessari per consentire il perfezionamento dell’unitario atto di cessione. 

Le partecipazioni dei soci di minoranza non potranno essere vendute ad un prezzo inferiore al valore delle medesime determinato alla stregua dei criteri previsti per il caso di esercizio del diritto di recesso, ai sensi dell’art. 2473 del codice civile. 

In caso di contestazione sulla determinazione del valore delle partecipazioni di minoranza, da effettuarsi mediante opposizione notificata dal socio che subisce la vendita all’alienante entro il termine di giorni 15 dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, il valore delle quote è determinato, entro 30 giorni dall’opposizione, mediante procedura di arbitrato amministrato attivata presso la seguente camera arbitrale, iscritta nel registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della giustizia ai sensi del decreto legislativo 5/2003: ove ha sede la società (ovvero, in mancanza, quella più prossima da un punto di vista geografico), con richiesta di nomina di un arbitro unico. L’arbitro unico provvede a determinare, altresì, la ripartizione delle spese del procedimento arbitrale. Nel caso in cui sia stata attivata la suddetta procedura di arbitrato, fino alla sua decisione rimangono sospesi gli effetti della decisione di vendita.

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