La domanda di rinnovo di marchio deve essere depositata entro la scadenza decennale (calcolata dal giorno del deposito della domanda di registrazione), oppure, entro i sei mesi successivi, pagando una mora aggiuntiva.
Quando si rinnova il marchio, non è possibile modificare o ampliare quanto indicato con il primo deposito, ma, eventualmente, si può limitare il numero di classi rivendicate e l’elenco dei beni e servizi.
Si ricorda che successivamente alla registrazione del marchio, per non far decadere il proprio diritto e per poterlo successivamente rinnovare, è necessario aver utilizzato il marchio entro cinque anni dalla registrazione (il termine varia da Paese a Paese, ma solitamente è compreso tra i 3 e i 5 anni), e che tale uso sia stato continuato ed effettivo (non sporadico) per cinque anni consecutivi. Ciò vale anche nel caso di registrazione di un marchio comunitario.
Talvolta è necessario dare atto all’Ufficio Marchi di detto effettivo uso sul mercato, depositando comprovante documentazione datata (ad es. fatture, pubblicità, etc.), che sarà opportuno conservare.
L’eventuale mancato uso del marchio o comunque l’impossibilità di dimostrarne l’effettivo uso può comportarne la decadenza su iniziativa di terzi concorrenti che avviino una procedura di cancellazione, ma in alcune giurisdizioni anche per decisione d’ufficio da parte della competente amministrazione.