Rinnovo di un Marchio Registrato

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Cos’è il rinnovo di un marchio registrato

Il rinnovo di un marchio permette di estendere la durata di un marchio registrato e di evitare che diventi di pubblico dominio. Una volta ottenuta la registrazione del marchio, esso rimane in vigore per dieci anni dalla data di deposito. Alla scadenza esso può essere rinnovato per ulteriori dieci anni, e così ad ogni successiva scadenza per un numero infinito di volte. Questa regola vale sia per i marchi nazionali che per quelli europei ed internazionali.

Chi può rinnovare il marchio

Il marchio deve essere rinnovato dal proprietario o nel caso in cui il marchio abbia più titolari anche solo da uno di essi.

Se nei primi 10 anni esso è stato ceduto, il marchio deve essere rinnovato dal nuovo legittimo proprietario che dovrà inoltre allegare alla domanda di rinnovo la trascrizione del trasferimento.

Se invece è stata venduta solamente una parte del marchio (cessione parziale), ciascun comproprietario è tenuto a depositare la richiesta di rinnovo per i prodotti o servizi di sua competenza.

Come funziona il rinnovo di un marchio

La domanda di rinnovo di marchio deve essere depositata entro la scadenza decennale (calcolata dal giorno del deposito della domanda di registrazione), oppure, entro i sei mesi successivi, pagando una mora aggiuntiva.

Quando si rinnova il marchio, non è possibile modificare o ampliare quanto indicato con il primo deposito, ma, eventualmente, si può limitare il numero di classi rivendicate e l’elenco dei beni e servizi.

Si ricorda che successivamente alla registrazione del marchio, per non far decadere il proprio diritto e per poterlo successivamente rinnovare, è necessario aver utilizzato il marchio entro cinque anni dalla registrazione (il termine varia da Paese a Paese, ma solitamente è compreso tra i 3 e i 5 anni), e che tale uso sia stato continuato ed effettivo (non sporadico) per cinque anni consecutivi. Ciò vale anche nel caso di registrazione di un marchio comunitario.

Talvolta è necessario dare atto all’Ufficio Marchi di detto effettivo uso sul mercato, depositando comprovante documentazione datata (ad es. fatture, pubblicità, etc.), che sarà opportuno conservare.

L’eventuale mancato uso del marchio o comunque l’impossibilità di dimostrarne l’effettivo uso può comportarne la decadenza su iniziativa di terzi concorrenti che avviino una procedura di cancellazione, ma in alcune giurisdizioni anche per decisione d’ufficio da parte della competente amministrazione.

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