La clausola di tag along

La clausola di tag along

Qualora uno o più Partecipanti decidano di vendere a terzi estranei alla compagine sociale in unica soluzione, ovvero in più soluzioni riconducibili al medesimo titolare o ai medesimi titolari, (di seguito i “Partecipanti Venditori”) la partecipazione sociale rappresentante la maggioranza del capitale sociale detenuto dai Partecipanti, è attribuito agli altri Partecipanti (di seguito “Altri Partecipanti”) il diritto di vendere allo stesso terzo acquirente, ed alle medesime condizioni stabilite per l’acquisto dell’altra porzione, le proprie partecipazioni o parte delle stesse. 

I Partecipanti Venditori sono obbligati a procurare un’offerta di acquisto irrevocabile per 15 giorni a favore degli Altri Partecipanti, per tutte o parte delle loro partecipazioni, alle medesime condizioni previste per l’alienazione delle proprie. Al fine di consentire l’esercizio del diritto di co-vendita, questi devono dare comunicazione dell’offerta agli Altri Partecipanti mediante posta elettronica certificata, oppure con qualunque mezzo che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento, entro il termine di 15 giorni. 

Gli Altri Partecipanti devono comunicare l’accettazione della proposta al terzo offerente mediante posta elettronica certificata, oppure con qualunque mezzo che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento, attestante la ricezione del medesimo, da inviare entro la scadenza dell’offerta stessa;  gli Altri Partecipanti devono darne inoltre comunicazione ai Partecipanti Venditori mediante posta elettronica certificata, oppure con qualunque mezzo che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento, che dovrà essere oggetto di riscontro da parte del ricevente, attestante la ricezione del medesimo entro 15 giorni dalla comunicazione dell’accettazione all’offerente.

Scaduto il termine dell’offerta del terzo estraneo, in mancanza dell’accettazione resa con le indicate modalità da parte degli Altri Partecipanti, l’offerta stessa si intenderà decaduta e i Partecipanti Venditori potranno alienare liberamente la propria partecipazione al terzo.

Ai soggetti che hanno esercitato il diritto di Tag Along non spetta il diritto di prelazione, ove previsto.

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Per prevedere specifici obblighi per i soci di una società e regolare i rapporti tra di loro

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