Cos’è la sorveglianza del marchio

Il servizio di sorveglianza di un marchio consente al titolare di un marchio di essere costantemente informato del deposito nel territorio sorvegliato di marchi identici o simili per beni e servizi identici o affini. In tal modo potrà agire tempestivamente e impedire che il marchio giunga a registrazione.

La sorvegianza è cruciale per permettere di decidere per tempo di tutelare la unicità del proprio marchio. Per fermare la registrazione di un marchio in modo economico è necessario infatti instaurare una procedura di opposizione presso l’ufficio Brevetti e Marchi competente entro i termini. Una volta superati i limiti per l'opposizione, i rimedi possibili per interrompere l'uso del marchio diventano notevolmente meno efficenti e molto più costosi.

Quali sono i vantaggi della sorveglianza del marchi

La sorveglianza dei marchi serve principalmente per prevenire una minaccia potenziale di perdita di mercato e di immagine e impedire che un marchio identico o simile venga registrato.

Può accadere infatti che un soggetto utilizzi e/o richieda la registrazione di un marchio, simile o identico a quello di cui si è titolari per beni e/o servizi identici o affini e che dunque si verifichino episodi di contraffazione del proprio marchio. Per sapere se ciò si verifichi l'unico modo è quello di attivare il servizio di sorveglianza.

La sorveglianza può essere attivata all'interno dei confini di un singolo Stato nel caso in cui il marchio sia stato registrato a livello nazionale. Nel caso di registrazione di un marchio comunitario, è possibile attivare la sorveglianza in tutti i 28 Stati membri dell'Unione Europea e anche a livello internazionale.

Come funziona la sorveglianza del marchio

Se fosse identificata una domanda di registrazione per un marchio identico o simile al proprio, potrebbe esserne impedita la registrazione instaurando una procedura di opposizione dinanzi all’ufficio marchi competente, la quale ha costi limitati (pagamento di una tassa di € 250 oltre a bolli e onorari di rappresentanza) e tempi veloci di risoluzione.

La procedura di opposizione deve essere avviata entro 3 mesi dalla pubblicazione della domanda di marchio sul Bollettino dei marchi italiani o europei ed entro 4 mesi dalla data di pubblicazione del marchio internazionale nella Gazzetta dell’ufficio internazionale.

L’opposizione deve contenere – a pena di inammissibilità – conferimento di incarico a mandatario abilitato, l’identificazione del marchio potenzialmente lesivo e del/i marchio/i su cui è basata l’opposizione e i relativi prodotti e servizi ed i motivi su cui si fonda l’opposizione (ad esempio rischio di confusione/associazione) .

Qualora non venga proposta l’opposizione dinanzi all’ufficio marchi, l’unica alternativa per bloccare la registrazione di un marchio potenzialmente pericoloso sarebbe quella di incardinare una causa civile (giudizio di merito o cautelare) con tempi e costi elevati.

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