È il codice civile all’art. 732 che impone all’erede, che voglia trasferire a terzi estranei un bene ricevuto in eredità, di notificare ai coeredi la sua intenzione di vendere, specificandone il prezzo.
La notifica può avvenire senza particolari formalità, ma è sempre bene inviarla per raccomandata con ricevuta di ritorno per avere la possibilità di provare l’avvenuta comunicazione.
I coeredi hanno due mesi di tempo per dichiarare se intendono avvalersi del diritto di prelazione e di acquistare il bene al prezzo indicato nell’avviso. Pertanto, il coerede prima di vendere deve attendere i due mesi.
Nell’ipotesi di vendita senza la preventiva comunicazione o prima che siano trascorsi i due mesi, gli altri eredi possono riscattare il bene venduto al terzo, oltre a chiedere il risarcimento del danno. Infatti, gli eredi possono sostituirsi al terzo acquirente che ha comprato il bene senza aver verificato il rispetto del diritto di prelazione, diventando così proprietari del bene venduto, oltre ad agire contro il coerede che ha venduto senza la preventiva comunicazione per il risarcimento dei danni subiti.
La prelazione ereditaria non opera nel caso in cui sia già intervenuta la divisione dell’eredità. In tal caso, l’erede può vendere a chiunque e senza limitazioni i beni ricevuti.