Come cambiano gli sconti contributivi per assunzioni a tempo indeterminato nel 2016

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Come cambiano gli sconti contributivi per assunzioni a tempo indeterminato nel 2016

La legge di Stabilità 2016 (cioè la legge 28 dicembre 2015, n. 208) agevola, in materia di contributi previdenziali, i datori di lavoro che operano nel settore privato grazie a sconti contributivi per assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2016 grazie a un regolare contratto di lavoro.

Le agevolazioni già attive nel 2015 subiscono una revisione e chi desidera assumere nel 2016 potrà usufruirne ancora ma in forma ridotta: di seguito una semplice guida che illustra novità e differenze con le precedenti versioni.

Fondamentale per chi assume, oltre che sapere le nuove modalità, utilizzare sempre un contratto a norma di legge e aggiornato.

 

COME FUNZIONAVANO GLI SCONTI CONTRIBUTIVI PER ASSUNZIONI NEL 2015

Con la precedente legge di Stabilità 2015 (n. 190/2014), i datori di lavoro operanti nel settore privato potevano essere totalmente esonerati dal versamento dei contributi previdenziali relativi ai loro lavoratori se stipulavano nuovi contratti a tempo indeterminato.

In ogni caso, però, l’importo massimo dei contributi previdenziali che il datore poteva non versare era fissato a 8.060 euro all’anno. Inoltre, la riduzione era utilizzabile per un periodo massimo di 36 mesi.

Si ricorda, comunque, che queste regole valevano per le nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato effettuate dal 1 gennaio al 31 gennaio 2015, nei casi in cui il lavoratore non avesse un avuto altri rapporti di lavoro a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti.

 

COSA CAMBIA NEL 2016

La legge di Stabilità 2016 prevede altrettanti sconti contributivi per assunzioni, questa volta, però, con importi e tempistiche ridotte. Le norme in questione sono i commi 178-181 dell’art. 1, i quali risultano formulati sempre nell’ottica di promuovere forme di stabile occupazione in Italia.

Innanzitutto, i nuovi bonus si applicheranno ai datori di lavoro privati che effettueranno assunzioni con contratti a tempo indeterminato dal 1 gennaio al 31 dicembre 2016.

I datori di lavoro potranno evitare di versare solo il 40% dei contributi previdenziali totali dovuti ogni anno (con esclusione dei premi e i contributi destinati all’INAIL, per cui resta l’obbligo di versamento).

Comunque, il bonus concesso ad ogni datore non potrà superare complessivamente il limite di 3.250 euro all’anno. Questo significa che quel 40% di contributi che si potranno non versare non dovrà in ogni caso superare il limite annuo fissato in euro.

Infine, si potrà usufruire di tali agevolazioni per un periodo massimo di 24 mesi.

 

Cosa cambia per i datori di lavoro Dal 1 Gennaio al 31 Dicembre 2015 Dal 1 Gennaio al 31 Dicembre 2016
Esonero dal versamento dei contibuti previdenziali Totale Parziale (40% del totale)
Durata del bonus 3 anni (36 mesi) 2 anni (24 mesi)
Bonus massimo annuo 8.060€ 3.250€

 

A CHI NON SPETTA IL BONUS NEL 2016

Non tutti i datori di lavoro operanti nel settore privato potranno, però, beneficiare degli sgravi contributivi.

Innanzitutto non potranno usufruire dell’agevolazione contratti di lavoro domestico e di apprendistato. Inoltre, sono esclusi i datori di lavoro che effettueranno assunzioni riguardanti lavoratori che nei sei mesi precedenti avessero già un contratto a tempo indeterminato, o che abbia già lavorato per la stessa azienda nei tre mesi precedenti all’entrata in vigore della legge di Stabilità 2016 (quindi dal 1 ottobre al 31 dicembre 2015).

L’ultimo caso di esclusione dal regime agevolato sarà quello di assunzione di un lavoratore per il quale si abbia già beneficiato dell’agevolazione nel 2015.

 

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