Periodo di prova: come funziona, durata, recesso

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Il periodo di prova dà la possibilità alle parti di verificare la convenienza del rapporto di lavoro prima che l'assunzione diventi definitiva. Vediamo insieme come funziona.

Periodo di prova: come funziona, durata, recesso

Che cos’è il periodo di prova

Le parti di un contratto di lavoro subordinato possono pattuire un periodo di prova (o patto di prova) per verificare la convenienza reciproca del rapporto, prima che l’assunzione diventi definitiva. Durante il periodo di prova, entrambe le parti possono recedere liberamente dal contratto con effetto immediato (il datore tramite una lettera di licenziamento, il dipendente con una lettera di dimissioni nel periodo di prova).

Se nessuna delle parti recede prima della scadenza della prova, l’assunzione diventa definitiva e si applicheranno le regole generali in caso di licenziamento (art. 10, legge 604 del 1966) e di dimissioni. In particolare, il datore di lavoro potrà licenziare il dipendente solo al ricorrere dei motivi previsti dalla legge e il dipendente dovrà rispettare il preavviso in caso di dimissioni. Ad eccezione di quanto riguarda le regole in caso di licenziamento, durante la prova il lavoratore ha i medesimi diritti degli altri dipendenti e deve ricevere lo stesso trattamento economico (es. ferie, Tfr).

Quando si utilizza il patto di prova

Il patto di prova può essere previsto non solo nel contratto a tempo indeterminato ma anche nel contratto a termine. Non vi è un obbligo di prevedere la prova all’assunzione di un dipendente. Il patto di prova viene utilizzato solo se il datore di lavoro ha la necessità di verificare la professionalità del lavoratore. Ad esempio, il proprietario di un negozio può assumere in prova un commesso per verificare la sua abilità nelle vendite.

Durante la prova, il datore di lavoro ha la possibilità di verificare “sul campo” il comportamento del dipendente e le sue capacità. In caso di esito negativo della prova, il datore di lavoro potrà licenziare liberamente il dipendente. Il recesso avviene senza preavviso, e senza dover rispettare i limiti previsti per il licenziamento.

Come funziona la prova

La prova deve essere concordata per iscritto prima dell’assunzione. In particolare, nel contratto di lavoro dovranno essere indicate, in modo dettagliato, le mansioni che il dipendente dovrà svolgere. Inoltre, durante la prova il lavoratore non può essere adibito a mansioni diverse per evitare di comprometterne il risultato.

La durata della prova è disciplinata dai contratti collettivi (CCNL) e dipende dall’attività svolta dal lavoratore (mansioni e livello di inquadramento). Di regola, le mansioni più semplici richiedono un periodo di prova più breve rispetto a quelle più complesse. La legge prevede comunque un limite massimo di durata pari a 6 mesi.

Periodo di prova nel CCNL commercio

Un esempio di come viene regolata la prova è contenuto nel contratto collettivo per il settore del commercio (CCNL Confcommercio) che prevede una durata più o meno lunga a seconda dell’attività che il dipendente andrà a svolgere (mansioni e livello di inquadramento). In particolare, il periodo di prova ha una durata di 45 giorni per i lavoratori del 6° e del 7° livello, di 60 giorni per i lavoratori dal 2° al 5° livello e di 6 mesi per quelli del 1° livello e per i quadri.

Prova andata a buon fine

Se il lavoratore ha supera la prova, l’assunzione diventa definitiva. Il datore di lavoro può quindi recedere dal contratto solo nei casi previsti dalla legge (giusta causa, giustificato motivo soggettivo o oggettivo) e dovrà rispettare il periodo di preavviso previsto nel contratto individuale di lavoro o nel CCNL applicato. Anche il lavoratore perde il diritto al recesso immediato. Potrà presentare le proprie dimissioni in ogni momento ma dovrà rispettare il periodo di preavviso.

Mancato superamento del periodo di prova

In caso di esito negativo della prova, il datore di lavoro può recedere liberamente dal contratto. Il licenziamento deve avvenire entro la fine del periodo di prova e non prevede un preavviso (ha effetto immediato). Il recesso può avvenire con una comunicazione scritta del datore di lavoro al dipendente (la lettera di licenziamento).

Dimissioni nel periodo di prova

Nella maggior parte dei casi, il patto di prova è inserito nel contratto nell’interesse del datore di lavoro. Tuttavia, anche il dipendente può voler verificare che un lavoro sia adatto alle sue esigenze. Ad esempio, per capire gli piace il nuovo ambiente di lavoro o se gli orari permetto di conciliare la vita familiare con quella lavorativa. Nel caso in cui il lavoratore non fosse soddisfatto del rapporto, può recedere liberamente dal contratto, senza preavviso.

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Se invece vuoi terminare il contratto di lavoro durante il periodo di prova, puoi utilizzare:

  • LETTERA DI DIMISSIONI: se sei un dipendente e vuoi comunicare al datore l’interruzione del rapporto di lavoro subordinato
  • LETTERA DI LICENZIAMENTO: se sei un datore di lavoro e vuoi comunicare al dipendente la cessazione del rapporto lavorativo
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