I patti parasociali [1] sono distinti ma accessori al contratto sociale. Essi attuano un regolamento di rapporti difforme o complementare rispetto a quello previsto dallo statuto o dall’atto costitutivo della società e, data la loro estraneità a quest’ultima, non sono a essa opponibili (a meno che la stessa non vi partecipi mediante i suoi organi, assumendo obbligazioni specifiche).
Diversamente dallo statuto sociale e dall’atto costitutivo che sono vincolanti per tutti i soci, attuali e futuri, i patti parasociali hanno efficacia obbligatoria e, pertanto, obbligano solo coloro che li sottoscrivono e non sono opponibili agli eventuali altri soci non aderenti, né alla società e né ai terzi in genere. Troverai in un altro articolo le ulteriori differenze tra lo statuto e i patti paratociali.
Con la conseguenza che nel caso, per esempio, si sia stabilito il divieto di vendita delle partecipazioni, l’eventuale cessione in violazione del patto sarà valida ed efficace verso il terzo acquirente e la società, mentre nei rapporti tra soci obbligherà chi ha violato il patto al solo risarcimento del danno.
Questo in via di principio. A riguardo si deve segnalare un’importante sentenza del Tribunale di Genova dell’8 luglio 2004 che ha statuito, a differenza di tutta la giurisprudenza precedente, efficacia reale dei patti parasociali, disponendo la sospensione dell’efficacia della cessione delle quote sociali effettuata in violazione del patto di sindacato e del diritto di prelazione.
Caratteristiche principali:
1. Forma
I patti parasociali hanno forma libera, pertanto possono essere stipulati con atto pubblico, scrittura privata autenticata o semplice, oralmente o anche per atti concludenti.
2.Durata
I patti parasociali relativi alle società non quotate hanno una durata che non può essere superiore a 5 anni e, qualora sia stata prevista una durata maggiore, il termine viene ridotto a 5 anni.
In ogni caso, possono essere rinnovati alla loro scadenza.
Nel caso in cui nel patto parasociale non sia stato previsto un termine di scadenza, ciascun contraente ha diritto di recedere dal patto con un preavviso di 180 giorni.
3. Oggetto
I patti parasociali hanno generalmente per oggetto:
– la nomina dei componenti degli organi sociali, il numero dei componenti degli organi sociali che ciascun socio aderente ha diritto a designare, i criteri di nomina delle cariche sociali;
– l’esercizio del diritto di voto nella società (sindacati di voto);
– i limiti al trasferimento delle partecipazioni della società (sindacati di blocco);
– l’esercizio di una diretta influenza sulla gestione della società per raggiungere determinati obiettivi (sindacati di controllo);
– i criteri di ripartizione degli utili e delle perdite;
– il finanziamento della società;
– il regime di responsabilità dei soci;
– la consultazione preventiva sulle materie, specificate nel patto, oggetto di voto nell’assemblea dei soci (patti di consultazione).
Tipologie
I patti parasociali più diffusi nella prassi sono:
1. Sindacato di voto mediante il quale i soci aderenti si obbligano a votare in modo predeterminato nell’assemblea dei soci.
Solitamente questi patti di sindacato sono utilizzati da quei soci che da soli non avrebbero i voti per esercitare un’influenza dominante in assemblea.
I soci sindacati possono decidere le modalità di voto in assemblea all’unanimità o a maggioranza.
In passato, la giurisprudenza ha contestato la validità di questo tipo di patti con decisione a maggioranza, sostenendo che il sindacato di voto spogliava l’assemblea delle proprie competenze funzionali creando maggioranze fittizie. Oggi invece sia la dottrina sia la giurisprudenza li ritengono legittimi.
Nella redazione del patto parasociale si consiglia di porre molta attenzione a non esautorare completamente gli organi sociali della società. Può infatti accedere che il patto possa essere ritenuto nullo se è in contrasto con norme imperative o configuri uno strumento di elusione dei principi generali dell’ordinamento che ad essi sono sottesi.
2. Sindacato di blocco mediante il quale i soci aderenti stabiliscono dei limiti al trasferimento a terzi della propria partecipazione per un certo periodo di tempo.
Gli scopi dei sindacati di blocco possono essere riassunti in:
– ottimizzazione del valore della partecipazione;
– rafforzamento del sindacato di voto;
– rafforzamento del gruppo di appartenenza.
Per completezza, citiamo anche:
3. Patto di consultazione mediante il quale i soci aderenti prevedono l’obbligo di consultazione preventiva su determinate materie prima della convocazione dell’assemblea.
4.Sindacato di controllo o sindacato di gestione mediante il quale i soci sindacati disciplinano l’esercizio, anche congiunto, di un’influenza dominante o di controllo su una società al fine di esercitare il potere di decisione necessario per il raggiungimento di determinati obiettivi.
Come per i sindacati di voto, anche questa tipologia di patti può rappresentare uno strumento di elusione delle competenze degli organi sociali, sottraendo loro il potere di gestione previsto dalle norme e la loro validità dovrà essere esaminata caso per caso.
[1] Normativa di riferimento dei patti parasociali:
– Artt. 122 e 123 del TUIF
– Delibera Consob 14 maggio 1999 n. 11971
– Delibera Consob 17 luglio 2001 n. 13198
– L. 366/2001 (art. 4, comma 7)
– Artt. 2341 bis e ter cod. civ.