Con il parere del 23 ottobre 2013, il Consiglio Nazionale Forense ha fatto chiarezza in merito all’iter per recuperare le parcelle degli avvocati, affermando che è ancora obbligatorio il potere di “opinamento” delle parcelle in capo agli Ordini forensi.
Il parere nasce da due recenti sentenze secondo le quali il Tribunale di Verona stabiliva che l’art. 9 del decreto “Cresci-Italia” ha tacitamente abrogato gli articoli 633 e 636 c.p.c., comportando così il venire meno dell’obbligo di rivolgersi al competente Consiglio dell’Ordine per il parere di conformità sugli onorari e spese richieste al cliente.
Il Consiglio Nazionale Forense contesta l’interpretazione del Tribunale di Verona specificando che «la portata abrogativa della norma riguarda le tariffe come criterio di determinazione del compenso, e dunque incide sui criteri attraverso cui è esercitato il potere di opinamento, e non investe la sua persistenza in capo al Consiglio dell’Ordine forense».
Si ricorda inoltre che la Corte di cassazione (sentenza n. 2456831 del 31 ottobre 2013) ha stabilito che, nel caso invece che il credito dell’avvocato sia contestato da un’opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dal legale, questi dovrà provare il conferimento dell’incarico e l’attività effettivamente svolta.
Pertanto, avvocati, non dimenticate di far sottoscrivere ai clienti l’incarico
Se pensiamo che dalla taratura delle parcelle gli Ordini traevano la seconda fonte di introiti, c’è da stupirsi che il CNF abbia contestato le sentenze di Verona?