La Corte di cassazione, con la sentenza 27055/2013, spiega che la norma (art. 1 della Legge 7/1963) che impone questo divieto ha lo stesso obiettivo di tutela che scatta per le lavoratrici madri.
Il divieto di licenziare le lavoratrici che si sposano vale per l’intero anno dalla data delle nozze, anche nel caso in cui l’azienda per la quale lavorano entri in fase di riorganizzazione, esternalizzando alcuni servizi, compresi quelli svolti da chi si è appena sposata.
L’articolo 1 della Legge 7/1963 stabilisce, infatti, “nulli sono i licenziamenti attuati a causa del matrimonio”, specificando al comma 3: “si presume che il licenziamento della dipendente nel periodo intercorrente dal giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio…, a un anno dopo la celebrazione…, sia stato disposto per causa di matrimonio”.
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