Le nuove norme sull’imposta di registro che entrano in vigore dal 1° gennaio 2014, diminuiscono l’aliquota agevolata dal 3% al 2% (con un minimo di 1.000 euro), mentre le imposte ipotecarie e catastali, sempre dovute in misura fissa, calano da 168 euro a 50 euro ciascuna.
Sono inoltre state eliminate l’imposta di bollo (pari a 230 euro) e le tasse per la trascrizione e la voltura catastale (pari a 90 euro complessivi).
Si rammenta che rimane valida la regola del “prezzo-valore”: la persona fisica (che non agisce professionalmente) che acquista un immobile da un’altra persona fisica o da un soggetto che non applica l’IVA può pagare le imposte di registro, ipotecarie e catastali sul valore catastale anziché sul prezzo di acquisto.
Per l’acquirente spesso è un vantaggio, poiché il prezzo di acquisto è normalmente superiore al valore catastale, pertanto le tasse da pagare sono inferiori.
A quanto ammonta quindi la riduzione delle imposte?
Facciamo un esempio: sull’acquisto di una casa al prezzo di 200.000 euro, con un valore catastale di 80.000 euro, da gennaio 2014 si pagherà l’imposta di registro del 2% (pari a 1.600 euro) e le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa di 50 euro ciascuna (complessivamente pari a 100 euro) per un totale di 1.700 euro.
Fino al 31 dicembre 2013, invece, si paga il 3% (2.400 euro), le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa di 168 euro ciascuna (pari a 336 euro complessivi), il bollo di 230 euro e le tasse per trascrizione e voltura catastale (pari a 90 euro complessivi), per un totale di 3.056 euro.
La differenza è di 1.356 euro in meno nel 2014.
Nel calcolo non sono state computati le imposte e i contributi (che restano invariati) che il notaio dovrà versare all’archivio notarile, in proporzione al valore della compravendita.
L’unica nota dolente è che dal 1° gennaio 2014 l’imposta di registro sull’acquisto di immobili non può scendere mai al di sotto del tetto di 1.000 euro e ciò comporterà una penalizzazione per gli acquisti di modico valore.
Nella norma sulle agevolazioni per l’acquisto della prima casa non si fa più riferimento alle “case di abitazione non di lusso” secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969. La possibilità di accedere all’agevolazione per la prima casa dipende dunque soltanto dalla categoria catastale, essendo escluse soltanto le abitazioni classificate nelle categorie A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (ville) e A9 (castelli e palazzi di eminente pregio artistico o storico).
Per l’acquisto della prima casa dall’impresa di costruzione rimane uguale l’aliquota IVA del 4% calcolata sul prezzo della casa ma aumentano da 168 euro a 200 euro ciascuna le imposte di registro, ipotecarie e catastali, dovute in misura fissa (per un totale di 600 euro).