La scrittura privata: cos’è, autenticazione e valore legale

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Si sente spesso parlare di scrittura privata semplice e autenticata. Vediamo insieme di cosa si tratta come funziona l'autenticazione e il suo valore legale.

La scrittura privata: cos’è, autenticazione e valore legale

Definizione di scrittura privata

La scrittura privata è un documento redatto per iscritto da uno o più soggetti che con la sottoscrizione, ne diventano formalmente gli autori. Le parti possono regolare, ad esempio, un atto di vendita tra privati (es. contratto) o una dichiarazione unilaterale (es. riconoscimento di debito). La scrittura privata può assumere, infatti, la forma di atto unilaterale o di contratto, a seconda dei casi.

Può essere redatta con qualunque mezzo: manuale, meccanico o telematico, ed è fondamentale che sia sottoscritta. La firma, infatti, prova l’esistenza dell’accordo in caso di contratto o la volontà del singolo in caso di dichiarazione unilaterale. Tuttavia, la firma garantisce solo la provenienza delle dichiarazioni e non, invece, il suo contenuto.

Riguardo il suo valore probatorio, questo cambia se la scrittura è firmata in presenza o assenza di notaio o altro pubblico ufficiale. Pertanto, si distinguono 2 tipologie di scrittura privata: autenticata e semplice.

Scrittura privata autenticata

La scrittura privata autenticata è quel documento che le parti firmano in presenza di un notaio o di altro pubblico ufficiale. Quest’ultimo accerta le identità dei soggetti che la firmano e la data di redazione. Oltre che dal notaio, può essere autenticata anche da pubblici ufficiali, quali consoli, segretari delle istituzioni comunali e provinciali, etc.

Con l’autenticazione, quindi, si attesta che la scrittura è avvenuta effettivamente per volontà delle parti e in data certa. Il documento firmato dalle parti acquista così valore di piena prova e potrà essere utilizzato sia nei confronti dei partecipanti sia nei confronti di soggetti terzi. Tuttavia, anche se le firme vengono autenticate è possibile che la persona contro cui è stata prodotta, ne contesti l’autenticità in giudizio tramite la querela di falso di cui parleremo in seguito.

Scrittura privata semplice

La scrittura privata semplice, invece, viene sottoscritta dalle parti in assenza di un notaio o altro pubblico ufficiale che possa garantire la veridicità delle firme o della data di redazione. Se si vuole conferire data certa al documento, infatti, è necessario registrarlo presso l’Agenzia delle Entrate.

Per essere valida è sufficiente che le parti la firmino. La firma deve essere autografa, ovvero rilasciata di proprio pugno dalle parti interessate e apposta in calce al documento. Per scritture private di più pagine è possibile firmare anche solo l’ultimo dei fogli. Tuttavia, è sempre consigliato siglare ogni pagina.

Per ottenere, invece, piena efficacia di prova legale è necessario che la scrittura privata semplice venga riconosciuta in giudizio. Il riconoscimento avviene durante la prima udienza del processo, ad esempio, quando la parte contro cui viene prodotta non si presenta in tribunale o se si presenta e non la contesta.

Quando non può essere utilizzata

La scrittura privata, nella maggior parte dei casi, acquisisce valore legale con l’apposizione delle firme, diventando così vincolante per le parti che la sottoscrivono. Tuttavia, esistono alcuni casi in cui la scrittura privata (firmata) non è sufficiente per dare valore legale all’accordo, ad esempio, quando la legge prevede una forma particolare del documento (es. con atto pubblico). È il caso dell’acquisto di una casa o una donazione che, per legge, devono essere regolati con la forma di atto pubblico davanti a un notaio.

Per regolare, invece, la futura vendita di un immobile, la legge non prevede alcun requisito di forma ed è sufficiente una scrittura privata come il preliminare di compravendita immobiliare.

Rimedi: disconoscimento e querela di falso

Esistono 2 rimedi diversi per contestare la veridicità delle firme: il disconoscimento e la querela di falso.

Come abbiamo avuto modo di vedere, ogni parte contro cui viene prodotta una scrittura privata può disconoscerla, rinnegando la genuinità del documento. Il disconoscimento, quindi, è quell’atto con cui un soggetto, in giudizio, nega formalmente la sua scrittura o la sua firma.

Il soggetto che ha prodotto la scrittura privata, se intende comunque avvalersene, dovrà richiedere un istanza di verificazione e quindi produrre delle prove che possano dimostrare l’autenticità della firma. Ad esempio, portando in giudizio altri documenti firmati dalla parte dimostrando la somiglianza della grafia e della firma.

La querela di falso, invece, è l’unico rimedio esercitabile per contestare l’autenticità di una scrittura privata autenticata. Diversamente dal disconoscimento, in questo caso, si contesta la veridicità di un documento firmato dinnanzi ad un notaio. Pertanto, l’onere di dover provare la contraffazione delle firme ricade sul soggetto che contesta la scrittura privata.

È opportuno ricordare che, per contestare la veridicità del contenuto della scrittura e non l’autenticità delle firme, non sarà possibile utilizzare nessuno dei due rimedi visti sopra. Si può solo fare ricorso ad altri strumenti per rilevare la falsità materiale dei documenti.

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