Il Contratto di Lavoro è Obbligatorio in Forma Scritta?

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Per legge non è obbligatorio stipulare un contratto di lavoro in forma scritta. Tuttavia vi sono diverse eccezioni a questa regola. Esaminiamo la questione più in dettaglio.

Il Contratto di Lavoro è Obbligatorio in Forma Scritta?

COME SI INSTAURA IL RAPPORTO DI LAVORO

Per legge il contratto di lavoro non ha bisogno della forma scritta (ex art.1350 c.c.), questo significa che il rapporto di lavoro può essere concluso anche oralmente o per comportamenti concludenti (ad esempio, dando direttamente inizio alla prestazione lavorativa).

Nella pratica però, sia che si tratti di un contratto con un dipendente o con un dirigente (anche temporary manager) sia che si tratti di una prestazione occasionale, quasi sempre viene utilizzato un documento scritto per avere una prova di ciò che è stato pattuito. Questo documento scritto viene chiamato in modi diversi tra di loro, tra cui contratto di lavoro e lettera di assunzione, che indicano comunque la stessa cosa.

 

CONTRATTO IN FORMA SCRITTA: QUANDO COSTITUISCE UN OBBLIGO PER IL DATORE DI LAVORO

Alla regola generale sopra esposta, per cui il contratto di lavoro non ha bisogno della forma scritta, sono però previste alcune eccezioni.

Il contratto a tempo determinato (di recente aggiornato dal Decreto Dignità) deve essere sempre fatto per iscritto: altrimenti il termine è nullo ed il contratto è a tempo indeterminato. Anche il patto di non concorrenza ed il periodo di prova richiedono la forma scritta a pena di nullità.

Inoltre adottando la forma scritta sarà possibile definire ulteriori obblighi per il lavoratore e per il datore di lavoro (un esempio comune è l’inclusione di un accordo di riservatezza per dipendenti) o eventuali condizioni aggiuntive (come ad esempio bonus retributivi, provvigioni o benefici in natura attribuiti al lavoratore).

In ogni caso comunque, sebbene non sia richiesta la forma scritta per la validità di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, l’art 1 del d.lgs. 26 maggio 1997, n. 152 prevede l’obbligo del datore di lavoro di fornire al lavoratore una serie di informazioni riguardanti il rapporto di lavoro entro trenta giorni dalla data di assunzione.

Queste informazioni possono essere fornite al lavoratore “nel contratto di lavoro scritto ovvero nella lettera di assunzione o in ogni altro documento scritto, da consegnarsi al lavoratore entro trenta giorni dalla data dell’assunzione”.

Per un rapporto di lavoro a tempo indeterminato senza nessuna pattuizione aggiuntiva il documento che viene consegnato al lavoratore è semplicemente lo strumento che viene utilizzato dal datore di lavoro per adempiere questo obbligo, ma nulla ha a che fare con la validità del rapporto di lavoro che si è già formato con il semplice accordo delle parti.

QUALI INFORMAZIONI DEVE COMUNICARE IL DATORE AL LAVORATORE

Il datore di lavoro pubblico e privato è tenuto a fornire al lavoratore, entro trenta giorni dalla data dell’assunzione, le seguenti informazioni:

  1. l’indicazione delle parti;
  2. il luogo di lavoro; in mancanza di un luogo di lavoro fisso, va precisato che il lavoratore svolge l’attività in più luoghi, oppure si indica la sede o il domicilio del datore di lavoro;
  3. la data di inizio del rapporto di lavoro;
  4. la durata del rapporto di lavoro, precisando se si tratta di rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato;
  5. la durata del periodo di prova, se previsto;
  6. l’inquadramento, il livello e la qualifica del lavoratore, oppure una descrizione approssimativa del lavoro che dovrà svolgere;
  7. la retribuzione, con l’indicazione del periodo di pagamento;
  8. la durata delle ferie retribuite cui ha diritto il lavoratore;
  9. l’orario di lavoro;
  10. i termini del preavviso in caso di recesso.

COSA SUCCEDE SE IL DATORE NON COMUNICA LE INFORMAZIONI RILEVANTI

La mancata comunicazione delle informazioni previste dal d.lgs. 152/1997 non incide sulla validità del rapporto di lavoro: in caso di inosservanza, infatti, la legge prevede soltanto una sanzione amministrativa pecuniaria.

Nello specifico, qualora il datore di lavoro (privato) non fornisca le indicazioni relative alle informazioni sopra elencati, ai sensi dell’art. 4 del medesimo decreto 152 del 1997 il lavoratore potrà rivolgersi alla direzione provinciale del lavoro, la quale intimerà al datore di adempiere l’obbligo informativo entro 15 giorni. Nel caso in cui il datore non ottemperi alla richiesta della direzione provinciale, gli verrà applicata una sanzione amministrativa. Tale regola, comunque, non riguarda l’indicazione della durata del periodo di prova (se previsto), della retribuzione, delle ferie retribuite e del preavviso in caso di recesso, sempre che, per tali informazioni, venga fatto esplicito rinvio alle norme del CCNL applicato al lavoratore.

IL CONTRATTO DI LAVORO È OBBLIGATORIO NELLA PRATICA

In pratica sarà quindi sempre necessario consegnare al lavoratore un documento scritto. Inoltre accade raramente che si voglia instaurare un rapporto di lavoro a tempo indeterminato senza nessuna delle clausole che richiede la forma scritta. Sarà quindi importanti assicurarsi di utilizzare un contratto di lavoro a norma di legge e personalizzato per le proprie esigenze per evitare di commettere errori e di incorrere in sanzioni. Può essere utile questa guida per l’assunzione del tuo primo dipendente.

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