Contratto d’opera. Come funziona e come si scioglie

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Il contratto d'opera è il contratto con il quale una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.

Il contratto d’opera è spesso utilizzato nella piccola impresa o nell’artigianato (falegname, orafo, idraulico, ecc.).

A differenza dell’appalto, nel contratto d’opera prevale il lavoro personale del prestatore d’opera, il quale non si avvale di un’organizzazione di mezzi e del lavoro altrui.

Nel contratto d’opera è bene prevedere:

– la descrizione dettagliata dell’opera o del servizio richiesti;

– i tempi di consegna;

– i materiali occorrenti per la progettazione e /o realizzazione;

– il prezzo dell’opera;

– i tempi di pagamento;

– la data e le modalità di recesso.

Difformità e vizi nel contratto d’opera
Una volta che il committente ha accettato l’opera, il prestatore è libero dalla responsabilità per difformità o per vizi dell’opera, se al momento dell’accettazione i vizi erano conosciuti al committente o facilmente identificabili, purché non siano stati volutamente nascosti dal prestatore.

Nel caso in cui il committente rileva delle difformità o vizi nell’opera deve, a pena di decadenza, denunziarli al prestatore d’opera entro otto giorni dalla scoperta.

L’azione si prescrive entro un anno dalla consegna.

Come si scioglie il contratto d’opera
Recesso
: può recedere solo il committente dietro pagamento di un’indennità commisurata alle spese sostenute e al lavoro eseguito se:

  • il prestatore non consegna l’opera nel termine previsto
  • se il prestatore non procede all’esecuzione dell’opera secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d’arte
  • se non si sia uniformato alla richieste del committente.

Scopri di più su come recedere da un contratto e quando è possibile.

Impossibilità sopravvenuta: se l’esecuzione dell’opera diventa impossibile per ragioni non attribuibili ad alcuna delle parti, il prestatore d’opera ha diritto ad un compenso per il lavoro prestato in relazione all’utilità della parte dell’opera compiuta che ne sia derivata al cliente.

 

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