Contratto di locazione transitorio

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Il contratto di locazione transitorio è caratterizzato dalla temporaneità ovvero da una permanenza precaria nell’immobile.

Contratto di locazione transitorio

Il contratto di locazione transitorio può essere stipulato solamente in presenza di comprovate particolari situazioni del proprietario (es. necessità personale sua o di un familiare, ecc.) o dell’inquilino (es. contratto di lavoro a tempo determinato, cure mediche, frequenza a corsi professionali, stage, ecc.).

Il canone del contratto di locazione transitorio è libero o fissato sulla base di Accordi territoriali (ex art. 2, comma 3, L. 9.12.1998, n. 431) stipulati fra organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori.

Il contratto di locazione  transitorio presenta queste peculiarità:

– durata minima di 1 mese e massimo di 18 mesi;

– dichiarazione delle parti dell’esigenza transitoria, che deve essere dichiarata e documentata (ad esempio: attestato di iscrizione a uno stage);

– onere della conferma dei motivi della transitorietà prima della scadenza del contratto, se l’esigenza della transitorietà riguarda il proprietario (abrogato dal Decreto Min. del 16 gennaio 2017);

– stipulazione in forma scritta a pena di nullità.

Queste le sue caratteristiche:

1. Durata del contratto

Il contratto di locazione transitorio ha una durata minima inderogabile di 1 mese fino a un massimo di 18 mesi. Una volta scaduto, il contratto si risolve senza necessità di disdetta di alcuna delle parti.

Se l’esigenza della transitorietà riguarda il proprietario (locatore), questi, prima della scadenza del contratto, deve confermare il verificarsi di quanto ha indicato nel contratto come esigenza specifica, mediante l’invio di lettera raccomandata all’inquilino (abrogato dal Decreto Min. del 16 gennaio 2017). Se tale comunicazione non viene inviata o se vengono meno le condizioni che hanno giustificato la transitorietà, il contratto viene ricondotto alla disciplina della L. n. 392 del 1978 (equo canone) che prescrive la durata almeno quadriennale del rapporto per i contratti a canone libero, ossia 4+4.Da ricordare che in tal caso, il conduttore deve fornire la prova che il locatore fosse informato dell’inesistenza o del venire meno della transitorietà.

Se l’esigenza della transitorietà riguarda l’inquilino non vi sono particolari adempimenti.

Può però succedere che alla scadenza del contratto, l’inquilino abbia ancora la necessità dell’immobile (ad esempio è stato prorogato il contratto di lavoro) e che pertanto il contratto debba essere rinnovato. In tale ipotesi, anche se non previsto espressamente, si ritiene che la locazione di natura transitoria, una volta giunta a scadenza, si possa rinnovare per la medesima durata del contratto originario, qualora il conduttore rimanga e sia lasciato nella detenzione dell’immobile. Ma il nostro consiglio è di stipularne un nuovo contratto.

Ci sono varie sentenze anche della Cassazione che sostengono che il rinnovo tacito del contratto non comporta la trasformazione in contratto 4+4, in quanto il giudice deve esaminare se le parti abbiano inteso rinnovare il contratto originario per soddisfare le stabili e continuative esigenze abitative del conduttore e se tali esigenze attengano a motivi di lavoro o di studio. Pertanto, perché ci sia una trasformazione in un contratto 4+4, il conduttore deve fornire la prova che il locatore fosse informato dell’inesistenza o del venire meno della transitorietà.

Da ricordare:
Se alla scadenza del contratto il proprietario ha riacquistato la disponibilità dell’immobile, dichiarando di volerla adibire a un determinato uso e non lo faccia entro 6 mesi, il conduttore può ottenere il ripristino del contratto di locazione alle stesse condizioni previste dai contratti a canone libero oppure, in alternativa, ad un risarcimento pari a 36 mensilità dell’ultimo canone corrisposto.

Per una locazione avente ad oggetto un immobile destinato a finalità turistiche (week end,  breve villeggiatura, vacanza) non rientra pertanto nella applicazione della Legge 431/98 ma deve essere adottato un apposito contratto (vedi articolo).

In caso di locazione agli studenti universitari è stata prevista una disciplina alternativa a quella delle locazioni transitorie, ed è disciplinata in maniera analoga (canone convenzionato, contratto tipo) ma diversa nella durata che deve essere da 6 mesi a 3 anni, rinnovabili alla prima scadenza salvo disdetta del conduttore e con la previsione di agevolazioni fiscali.

2. Canone

Il canone del contratto di locazione transitorioviene liberamente pattuito tra le parti, salvi i casi in cui è obbligatorio applicare il canone che viene concordato negli accordi territoriali tra le associazioni che rappresentano a livello locale gli inquilini e quelle che rappresentano i proprietari.
Quindi, il canone è concordato se l’abitazione si trova nell’area Metropolitana di Milano, Roma, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Torino, Palermo, Bari, Catania, nei Comuni con esse confinanti e nei Comuni capoluogo di Provincia.

Gli accordi territoriali possono prevedere variazioni, fino ad un massimo del 20%, dei valori minimi e massimi.
I valori dei canoni ed i relativi parametri sono contenuti in tabelle depositate presso gli uffici del Comune in cui è ubicato l’immobile o presso le sedi delle associazioni che rappresentano i locatori e gli inquilini.

Il canone può essere indicizzato alla variazione annuale ISTAT nella misura concordata dalle parti e comunque non superiore al 75%, purché la relativa clausola sia contenuta nel contratto.

Da ricordare:
Un canone superiore a quello determinato in conformità ai criteri previsti dagli accordi territoriali dà diritto all’inquilino di pretenderne la restituzione delle somme pagate in eccedenza anche mediante un’azione legale davanti al giudice civile.

3. Scioglimento anticipato del contratto di locazione transitorio da parte del proprietario

Non è previsto lo scioglimento anticipato del proprietario.

4. Scioglimento anticipato del contratto di locazione transitorio da parte dell’inquilino

Se sussistono gravi motivi, l’inquilino può recedere in qualsiasi momento dal contratto dando comunicazione al proprietario con preavviso da stabilirsi tra le parti, inviando una lettera di recesso.

La legge non stabilisce quali sono i “gravi motivi”, per cui bisogna far riferimento alle pronunce della giurisprudenza (trasferimento in altra città per motivi di lavoro, mancanza di salubrità ed igiene nell’immobile locato, motivi di salute, ecc.) che hanno stabilito che i “gravi motivi” devono presentarsi come circostanze oggettive, estranee quindi alla volontà del conduttore, imprevedibili e sopravvenute nel corso del rapporto.

Con la comunicazione dei “gravi motivi” da parte del conduttore, il proprietario ha diritto al pagamento dei canoni per i mesi successivi alla data della comunicazione di recesso, salva l’eventuale nuova locazione dell’immobile nel frattempo intervenuta.

Da ricordare:
– 
In caso di scioglimento anticipato dal contratto da parte del conduttore, deve essere pagata entro 30 giorni la tassa di registro pari a € 67 euro (art. 17, comma 1, DPR 131/1986) a mezzo di Modello F23, codice tributo è 113 T.

L’onere di provvedere al versamento della tassa di risoluzione spetta al proprietario, salvo il rimborso da parte dell’inquilino della metà di quanto pagato.

5. Subentro nel contratto di locazione transitorio 

Se l’inquilino muore, subentrano nel contratto il coniuge, gli eredi, i parenti ed affini con lui conviventi.

Il diritto è esteso anche ai conviventi nelle coppie di fatto.

6. Registrazione del contratto di locazione transitorio 

I contratti di locazione devono essere registrati presso l’Ufficio dei Registri Immobiliari entro 30 giorni dalla data della loro sottoscrizione.

Attualmente, l’aliquota per l’imposta di registro è pari al 2% del canone annuo (escluse le spese condominiali purché non rientrino nel canone), con un minimo di € 67 e andrebbero divisi a metà tra locatore e conduttore, ma le parti possono accordarsi diversamente.

E’ possibile pagare l’imposta di registro con un unico versamento anche per gli anni successivi al primo, risparmiando il 50% dell’interesse legale moltiplicato per il numero di anni che si registrano.

Se il contratto viene disdetto prima del tempo e l’imposta di registro è stata versata per l’intera durata, spetta il rimborso dell’importo pagato per le annualità successive.

Per la registrazione sono necessarie due copie del contratto firmate in originale e una marca da bollo ogni 4 facciate o 100 righe di contratto. L’Ufficio dei Registri Immobiliari fornisce i moduli da compilare e il versamento dell’imposta può essere effettuato in banca tramite modello F23.

Da ricordare:
In caso di mancata o ritardata registrazione (oltre ai 5 giorni di ritardo) si applicano sanzioni che oscillano dal 120% al 240% dell’imposta dovuta.

A seguito della mancata registrazione, comporta che il canone venga quantificato in una somma pari al triplo della rendita catastale e il termine di durata del contratto parta dalla data di registrazione (in altri termini il calcolo dei termini per la disdetta parte dalla registrazione del contratto e non dalla stipula).

7. Comunicazione all’Autorità di Pubblica Sicurezza

Fino al 21 giugno del 2012, per le locazioni si doveva presentare la comunicazione presso la Questura del Comune ove è sito l’immobile locato entro 48 ore dalla consegna delle chiavi.

Con l’introduzione della D.L. 79/2012 – in vigore dal 21 giugno 2012 – non è più dovuta la comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza, in quanto la registrazione del contratto assolve all’adempimento.

Rimane l’obbligo della comunicazione alla Questura – entro 48 ore dalla consegna delle chiavi – per i contratti di locazione stipulati con cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea.

I moduli si procurano direttamente in Questura e vanno consegnati in triplice copia corredati dagli estremi del documento d’identità del conduttore con allegato il permesso di soggiorno.

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35 thoughts on “Contratto di locazione transitorio

  1. Roberto

    A me risulta che un contratto transitorio, alla scadenza, non possa essere rinnovato, altrimenti si trasforma in un 4+4. Eventualmente bisogna redigerne uno nuovo.
    Questo andrebbe contro la parte “Può però succedere che alla scadenza del contratto, l’inquilino abbia ancora la necessità dell’immobile (ad esempio è stato prorogato il contratto di lavoro) e che pertanto il contratto debba essere rinnovato. In tale ipotesi, anche se non previsto espressamente, si ritiene che la locazione di natura transitoria, una volta giunta a scadenza, si rinnovi tacitamente per la medesima durata del contratto originario, qualora il conduttore rimanga e sia lasciato nella detenzione dell’immobile.”
    Potrei avere chiarimenti?
    Grazie in anticipo.

    1. admin

      Citiamo per tutte una sentenza della Corte di Cassazione (sentenza 20 febbraio 2014, n. 4075) che stabilisce che ii fini di un valido ed efficace contratto locativo di natura transitoria a norma del combinato disposto di cui all’art. 5 legge n. 431/98 e D.M. 30 dicembre 2002, occorre la sussistenza delle seguenti condizioni:
      1) la previsione di una specifica clausola contrattuale che individui l’esigenza di transitorietà del locatore e/o del conduttore;
      2) l’allegazione, al contratto, di un’apposita documentazione atta a provare la suddetta esigenza;
      3) la conferma, da parte dei contraenti, del permanere di essa, tramite lettera raccomandata da inviarsi prima della scadenza del termine.
      Con la conseguenza che, a prescindere dal mancato soddisfacimento dei presupposti contemplati, il contratto locativo non può avere una durata inferiore a quella ordinaria e che, in difetto di prova dei requisiti richiesti, esso va ricondotto nell’alveo dei contratti di cui all’art. 2 commi 2 e 3 legge n.431/98.
      Pertanto, perché ci sia una trasformazione in un contratto 4+4, il conduttore deve fornire la prova che il locatore fosse informato dell’inesistenza o del venire meno della transitorietà.

      Quanto alla possibilità di rinnovo, ci sono varie sentenze anche della Cassazione che sostengono che la rinnovazione tacita del contratto, non comporta in se stessa, anche se reiterata, la soggezione della locazione alla disciplina in ordine alla durata almeno quadriennale del rapporto, dovendo il giudice esaminare se le parti abbiano inteso, anche se solo per facta concludentia, rinnovare il contratto originario per soddisfare le stabili e continuative esigenze abitative del conduttore. In ogni caso, allorché tali esigenze attengano a motivi di lavoro o di studio, il contratto resta sottratto alla disciplina della L. n. 392 del 1978 (equo canone) quanto alla durata della locazione (art. 1, comma 2).

      1. Valentina

        Io al momento ho un contratto di 18 mesi ad uso transitorio, ma all’interno dello stesso non si fa cenno alcuno all’esigenza di transitorietà di una delle parti. Il che è strano, perché il contratto è stato redatto da un’agenzia immobiliare…devo preoccuparmi?

        1. admin

          Se non e’ stata specificata l’esigenza temporanea il suo contratto e’ soggetto alla disciplina ordinaria dei contratti di locazione a canone libero e quindi la durata e’ di 4+ 4 anni.

          1. Valentina

            Secondo lei a chi mi devo rivolgere per contestare il contratto, dato che non c’è alcuna documentazione riguardante l’esigenza del locatario di un contratto temporaneo?

          2. admin

            Lei e il proprietario locatore dovete sciogliere il contratto attuale, sottoscrivere un “vero” contratto transitorio, allegando la documentazione comprovante l’esigenza temporanea.
            Inoltre sarebbe bene contattare l’agenzia e sollevare la questione.

  2. Francy

    Buongiorno ho letto con interesse il suo articolo. Le volevo chiedere a quale legge o decreto si rifà il punto dove chiarisce che in caso di disdetta anticipata del contratto transitorio il conduttore deve versare i tre mesi restanti al locatore. Grazie tante.
    Francesca

    (“Con la comunicazione dei “gravi motivi” da parte del conduttore, il proprietario ha diritto al pagamento dei canoni per i 3 mesi successivi alla data della comunicazione di recesso, salva l’eventuale nuova locazione dell’immobile intervenuta nei 3 mesi”)

  3. Paolo

    Attualmente ho un contratto di 18 mesi in scadenza tra 6 mesi in città soggetta ad accordi territoriali). La proprietà ha il malcostume di trattenere le 3 mensilità di caparra anche in assenza di giustificati motivi (o buona parte di esse) con la scusa che ha residenza all’estero e sa perfettamente che difficilmente l’inquilino sopporterà spese legali per la restituzione completa della caparra! Ho dato alla proprietà comunicazione di recesso anticipato (3 mesi)! Non concesso! Non concessa possibilità di aiutare nella ricerca inquilino che mi sostituisca! Non concessa possibilità di trattenere caparra! Sono libero professionista e non ho più disponibilità! Posso, visto il muro della proprietà, dopo 4 anni di affitto (1 transitorio + rinnovo) + 1 transitorio, appellarmi al mancato rispetto degli accordi territoriali o devo chiedere un prestito per portare a termine i 6 mesi di canone e “sperare” che la proprietà non trattenga la caparra? Di fronte alla buona fede di un inquilino che non ha più la disponibilità o ad esempio che voglia intraprendere un’esperienza all’estero o che abbia acquistato casa (io ricado nel primo caso ma ho letto su altri blog di queste altre fattispecie) c’è un proprietario che sfrutta (giustificando sempre la transitorietà) una tipologia di contratto che lo agevola a livello di detrazioni intascandosi ogni volta le caparre! A me sembra una truffa…e io l’ennesimo in buona fede che ha firmato e non può uscirne! Suggerimenti?

  4. Laura

    Salve sono una proprietaria di un monolocale e mi si chiede di stipulare un contratto transitorio di 18 mesi, vorrei sapere per cortesia quali sono i miei rischi dato che mi sembra che la legge tuteli più gl’inquilini che noi. Potrei sapere perché io dovrei mandare una raccomandata 6 mesi prima della scadenza e non l’inquilino per es? E cosa non dimenticare di fare per non passare dei guai? Inoltre la caparra e i mesi per la disdetta c’è lì inventiamo o sono previsti? Grazie

    1. admin

      Non ci sono rischi particolari se non quello che il contratto si trasformi in un normale contratto 4+4. In tal caso, se lei non ha necessita’ di tornare in possesso dell’immobile, probabilmente le conviene.
      La raccomandata a cui lei fa riferimento deve essere spedita da chi ha l’esigenza della transitorieta’. Se è l’imquilino ad avere tale esigenza, nessuno deve spedire nulla.
      Se invece avesse lei tale esgienza, dovra’ confermarla.
      L’importante è:

      – inserire nel contratto la dichiarazione dell’esigenza transitoria, che deve essere documentata (ad esempio: attestato di iscrizione a uno stage);
      – l’onere della conferma dei motivi della transitorietà prima della scadenza del contratto, SOLO se l’esigenza della transitorietà riguarda il proprietario;
      – stipulazione in forma scritta a pena di nullità;
      – registrazione del contratto.

      Quanto alla disdetta non c’e’ bisogno di comunicarla in quanto il contratto cessa di avere efficacia al termine convenuto.
      Se vi è la necessita’ di recedere, quindi di disdire anticipatamente il contratto, il termine va stabilito liberamente tra le parti.
      La cauzione puo’ essere al massimo di 3 mensilita’.

  5. Tiziano

    Buongiorno, approfitto per chiederle anch’io un consiglio, sono il proprietario di un immobile concesso in locazione transitoria per 18 mesi (scadenza a dicembre ’15), l’inquilino per esigenze di lavoro mi chiede di prorogarlo se possibile di ulteriori 6 mesi, come devo comportarmi avendo constatato che il contratto per sua natura non può essere posticipato? Grazie sind’ora della risposta

    1. admin

      Alla scadenza del contratto dovrà sottoscrivere un nuovo contratto di 6 mesi. La locazione transitoria non prevedere il tacito rinnovo e non può essere prorogato.

  6. Pasquale

    Buongiorno.
    Sono un conduttore di un immobile. Ho stipulato per il periodo dal 9/10/2014 al 9/10/2015 un Contratto di locazione abitativa di natura transitoria a studenti.
    Il locatore mi ha detto che, in caso voglia io rimanere per un altro anno, basta rinnovare appunto di un anno utilizzando la cedolare secca. Inoltre mi ha riferito che in questo modo non pagherei i 65 euro di registrazione di un nuovo contratto.
    Volevo chiederLe posso fidarmi?

    1. admin

      Alla prima scadenza il contratto si rinnova automaticamente per un ugual periodo, quindi 1 anno nel suo caso, se non c’è stata disdetta.
      Va comunque fatta la registrazione del contratto prorogato.

  7. Giuseppe

    Salve,
    Se il contratto di locazione transitorio è di sei mesi e l’affittuario dovesse recedere dal contratto, entro quanto tempo è necessario dare un preavviso al locatore? con quale modalità?
    Grazie!

  8. armando

    Buongiorno, sono un il proprietario di un appartamento di 3 stanze, di cui ne ho affittata una con contratto transitorio e per circa un anno. Sono venuto a conoscenza del fatto che l’affittuaria ha trasgredito alle regole contrattuali ospitando il figlio per circa un mese senza darne avviso. Potrei in virtù di questo disdire il contratto dandone avviso anticipatamente.

  9. Giacomi

    Salve io hi stipulato un contratto ad uso transitorio per un immobile versando le prime 2 mensilità perche si dovevano ultimare dei lavori. Ho firmato il contratto ma non é stata messa data e non é stato registrato io non posso andarci ad abitare più per motivi personali posso riavere le 2 mensilità versate? E in che modo?

  10. darioalberton

    Salve, io ho pagato in anticipo un contratto di affitto di un anno versando l’intera somma (350€ +12= 4900) più due mensilità di cauzione(700€ ). Nel caso volessi recedere, trovando un affitto più conveniente, cosa mi verrebbe restituito? Avrei bisogno di dare un preavviso di 3 mesi?

    1. admin

      Deve innanzitutto leggere attentamente il contratto stipulato e vedere quanti mesi di preavviso deve dare per il recesso. In ogni caso, le vanno restituiti i canoni per il periodo di locazione non goduto

  11. Valeria

    Buongiorno, ho affittato un appartamento con contratto transitorio (8 mesi), cointenstandolo a due persone. Nel contratto non è stato previsto lo scioglimento anticipato del contratto. Dopo 3 mesi, uno dei due intestatari intende recedere dal contratto e l’altro intestatario non ha le possibilità economiche per sostenere l’intero costo dell’affitto. C’è un periodo di preavviso stabilito dalla legge che posso applicare?
    Grazie mille

    1. admin

      Il conduttore può recedere dal contratto di locazione solo per gravi motivi e con un preavviso da recapitarsi entro la tempistica stabilita nel contratto. Se non è stato stabilito alcun termine di preavviso, si deve applicare la normativa (art. 3 della L. n. 431 del 09/12/1998) che prevede un termine di sei mesi.

  12. Marco

    Buonasera. A giugno 2015 ho sottoscritto un contratto di locazione ad uso transitorio con scadenza dicembre 2015.
    Nel contratto non sono state indicate le esigenze di transitorietà e, ad oggi, ancora vivo nell’ immobile. Non avendo voluto pagare l’affitto in assenza di un regolare contratto, il proprietario minaccia di cacciarmi con effetto immediato ( devo uscire entro giovedì 4 febbraio).
    Volevo sapere a quali azioni posso andare incontro e se la mancata indicazione delle esigenze di transitorietà può far trasformare il contratto transitorio

  13. Assunta

    Salve, se sono una stagista posso stipulare un contratto transitorio con scadenza coincidente al termine del mio stage o lo posso stipulare anche per un maggior periodo?

    1. Admin

      Se il motivo della transitorietà è lo stage, il contratto deve avere una durata coincidente al periodo di stage.

  14. Carla Bardellotto

    Buongiorno, ho sottoscritto un contratto transitorio. Ora l’inquilina vorrebbe continuare ad usufruire dell’immobile e vorrei sapere quali sono gli adempimenti, le comunicazioni o altro da fare per trasformare il contratto transitorio in un normale 4+4.
    Grazie, Carla

  15. Tomaso

    Buonasera, ho stipulato un contratto di natura transitoria della durata di 7 mesi, allegando il contratto di lavoro. Il contratto è stato registrato regolarmente. Prima della scadenza, senza precisare le ragioni, su consiglio di un’agenzia che aveva curato l’accordo, con una raccomandata ho chiesto una proroga di altri 3 mesi e prima dell’ulteriore scadenza ho chiesto per iscritto un’ulteriore proroga di altri 4 mesi (restando dunque entro i 18 mesi previsti dalla legge). Le proroghe non risultano esser state registrate. Domando: è lecita una proroga concessa dietro una semplice richiesta scritta? Per giunta la concessione è avvenuta per facta concludentia, non vi è infatti un’accettazione scritta in risposta alla richiesta di proroga, io sono semplicemente rimasto nell’abitazione. E’ ragionevole pensare che la proroga non sia legittima e che dunque mi trovi di fronte ad un nuovo contratto distinto da quello transitorio, per giunta nullo poichè non scritto (vi è solo una richiesta di proroga scritta) e soprattutto non registrato? Il locatore a mio parere, registrando esclusivamente il contratto transitorio ha pagato le tasse solo per 7 mesi, percependo tuttavia l’affitto anche per il periodo di proroga di ulteriori 7 mesi. Se il contratto è nullo è ovvio che avrei diritto al rimborso dei canoni versati senza contratto.

    1. Admin

      Lei pone una questione molto dibattuta. Infatti sulla possibilità di rinnovo ci sono diversi pareri.
      Alcuni affermano categoricamente che i contratti transitori non sono rinnovabili anche se fosse stata inviata la raccomandata di proroga, ricordiamo infatti che allo scadere non esiste tacito rinnovo ma si ritiene concluso.
      Altri affermano che siano rinnovabili a patto che la somma del periodo durata contratto + rinnovo non superi il totale dei 18 mesi stabiliti per legge.
      Altri ancora affermano che sono rinnovabili una sola volta, indipendentemente dalla durata totale (primo periodo + proroga). Noi propendiamo per il tenore letterale della norma che non prevede proroga.
      In ogni caso la raccomandata di conferma delle esigenze di transitorietà serve ad evitare che il contratto transitorio venga ricondotto a un contratto 4+4. Infatti, il dm 5 marzo 1999 prevede due cose: 1) conferma delle esigenze transitorie al TERMINE del contratto; 2) se non vengono confermate l’esigenze, il contratto si riconduce al contratto 4+4.
      Quanto alla mancata registrazione del periodo di proroga, con la registrazione iniziale l’Agenzia delle Entrate sa già che quel contratto esiste. Sarebbe stato sufficiente fare un nuovo versamento tramite il modulo F23. Non crediamo che il mancato versamento possa ricondurre alla nullità del contratto, ma sul punto sarebbe opportuno verificare direttamente con l’AdE.

  16. Francesca

    Salve, mi servirebbero dei chiarimenti. Io ho affittato il mio appartamento con contratto transitorio per un anno, dal momento che non sussiste più il motivo di transitorieta’ da parte mia dovrei passare a un contratto 4+4. Ora vorrei sapere: devo stipulare un nuovo contratto? per quanto riguarda la caparra devo specificare, nel nuovo contratto, che rimane quella già percepita con il precedente contratto? Il nuovo contratto posso registrarlo anche prima della scadenza di quello transitorio?
    In attesa di un vostro riscontro
    Vi ringrazio e vi porgo
    Cordiali saluti

    1. admin

      Sì deve stipulare un nuovo contratto 4+4.
      Quanto alla caparra, va bene indicare nel contratto che era già stata versata (inserire estremi pagamento)
      Quanto alla nuova registrazione, se il transitorio è interrotto prima della sua naturale scadenza andrebbe formalizzata la risoluzione e successivamente registrato il nuovo 4+4.
      Le consiglio di informarsi prima all’Agenzia delle Entrate, in quanto se il contratto viene risolto prima della scadenza si deve pagare l’imposta di registro di 67 euro. Ma dato che lei procederà ad una nuova stipula, non so esattamente cosa contempli

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