In passato, la Riforma Fornero (1) aveva introdotto 3 necessari requisiti per stipulare un contratto di associazione in partecipazione con apporto di lavoro, la cui assenza convertiva il rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato, a meno che il datore di lavoro non forniva la prova della autenticità dell’associazione in partecipazione.
I 3 requisiti erano:
- la reale partecipazione dell’associato agli utili dell’impresa o dell’affare;
- la consegna all’associato del rendiconto;
- il possesso, da parte dell’associato, di rilevanti competenze teoriche acquisite mediante percorsi formativi, ovvero di capacità acquisite attraverso esperienze qualificate maturate nell’esercizio dell’attività.
Con tale Riforma era stata introdotta anche un’altra forte limitazione all’associazione in partecipazione con apporto di lavoro: il divieto di stipulare più di tre contratti di associazione in partecipazione per la stessa attività, pena la conversione di tutti i contratti in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, fatta eccezione nel caso in cui tra associanti e associati ricorressero legami matrimoniali, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo. Contro tale presunzione non era prevista alcuna prova contraria.